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Ordinanza — n. 29516/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against deceased heirs by validating notification to their domiciliary lawyer under ultra vires mandate rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29516/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had declared an appeal inadmissible due to improper notification to deceased heirs. The heirs' legal representatives argued that notification to their deceased clients' domiciliary lawyers was invalid after the clients died, citing procedural defects. The court ruled that the principle of ultra vires mandate validates such notifications and that the subsequent appearance of the heirs cured any nullity, preventing the judgment from becoming final.

Regesto Legislator

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Art. 300, 330, 164, 1722, 1723, 360 cod. proc. civ.; Notification to a deceased party's domiciliary lawyer is valid under the ultra vires mandate rule, and the subsequent appearance of heirs cures any procedural nullity regarding the appeal.

Parole chiave

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ultra vires mandate notification to deceased domiciliary lawyer cure of nullity appeal admissibility heirs legitime tax appeal procedure differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 300 cod. proc. civ.
Art. 330, comma 1 cod. proc. civ.
Art. 164 cod. proc. civ.
Art. 1722, n. 4 cod. civ.
Art. 1723, comma 2 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 285 cod. proc. civ
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295
Cass., Sez. 5, 9 maggio 2018, n. 11072
Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2019, n. 5883
Cass., Sez. 2, 7 ottobre 2020, n. 21574
Cass., Sez. 2, 9 ottobre 2020, n. 21869
Cass., Sez. 2, 14 marzo 2016, n. 4935
Cass., Sez. 2, 20 novembre 2018, n. 29900
Cass., Sez. 2, 26 novembre 2020, n. 26989
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3118/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Giornetti Rosaria, Giornetti Wanda e Aquilino Marcella, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Ventarola e dall'Avv. Donatella Ventarola, con studio in Foggia,, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione Staccata di Foggia il 10 giugno 2019 n. 1805/27/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 26 maggio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione Staccata di Foggia il 10 qivano 2019 n. 1805/27/2019, che, in controversia promossa da Giornetti Antonio e Giornetti Carlo (il primo, anche in qualità di difensore di sé medesimo e del secondo) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'impugnazione di due avvisi di accertamento per la rideterminazione di rendita catastale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di Aquilino Marcella, nella qualità di erede legittima di Giornetti Antonio, nonché nei confronti di Giornetti Rosaria e Giornetti Wanda, nella qualità di eredi legittime di Giornetti Carlo, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 15 aprile 2016 n. 1135/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell'appello era stata eseguita presso il difensore domiciliatario dopo la morte di Giornetti Antonio e Giornetti Carlo nel corso del giudizio di primo grado. Aquilino Marcella, Giornetti Rosaria e Giornetti Wanda, nelle qualità predette, si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 330, comma 1, 164 cod. proc. civ., 1722, n. 4, cod. civ. 3 1723, comma 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la costituzione delle eredi legittime degli appellati aveva sanato il vizio della notifica dell'appello. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Preliminarmente, si rileva che l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 15 aprile 2016 n. 1135/05/2016 era stato notificato a &ometti Antonio e Giornetti Carlo presso il difensore domicilial:ario nel giudizio di primo grado, Avv. Nicola Saracino da Foggia, il 21 dicembre 2016, dopo che entrambi erano deceduti, rispettivamente, 1'11 dicembre 2013 ed il 27 agosto 2014. 1.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proli civ. da parte del notificante (Cass., Sez.

Un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass., Sez. 5", 9 maggio 2018, n. 11072; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2019, n. 5883; Cass., Sez. 2^, 7 ottobre 2020, n. 21574; Cass., Sez. 2^, 9 ottobre 2020, n. 21869). 1.3 Peraltro, qualora la notificazione dell"atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell'evento, la nullità dell'impugnazione per omissione del requisito di cui all'art. 163, comma 3, n. 2, cod. proc. div., è sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l'applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Cass., Sez. 2^, 14 marzo 2016, n. 4935;

Cass., Sez. 2^, 20 novembre 2018, n. 29900; Cass., Sez. 2^, 26 novembre 2020, n. 26989). 1.4 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi enunciati, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello per "inesistenza" della relativa notifica presso il difensore domiciliatario degli appellati deceduti (di cui l'uno difensore di sé stesso e dell'altro), nonostante la rituale costituzione in giudizio delle eredi legittime degli appellati. Peraltro, anche la premorienza di Giornetti Antonio, che pure era difensore, al contempo, di sé medesimo e di Giornetti Carlo, non determinava l'inesistenza della notifica dell'appello presso l'Avv.

Nicola Saracino da Foggia, c:he era il difensore domiciliatario di entrambi nel giudizio di primo grado.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere casa con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma