Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29509/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal regarding new tax assessment exceptions and EU law incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29509/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the taxpayer's appeal on new grounds raised for the first time in the second instance. The taxpayer argued that the tax authority's claim of time-barred assessment powers and the incompatibility of tax amnesty with EU law were valid exceptions. The court ruled that these issues cannot be raised as new appeals in the second instance and that EU law does not invalidate domestic amnesty provisions regarding assessment deadlines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 57 D.Lgs. 546/1992; Art. 10 L. 289/2002: Exceptions regarding the time-bar on tax assessment powers and the incompatibility of amnesty measures with EU law cannot be introduced as new grounds in the second instance and do not affect the statutory extension of assessment periods.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment time-bar second instance exceptions EU law incompatibility tax amnesty provisions procedural preclusion crescita in giudicato della tassazione tassazione dell'IVA autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs.
Art. 10 L. 289/2002
Il motivo è fondato, in quanto questa Corte ritiene che la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA, non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della I.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16803/2017
Cass. 3 ott 2018 n. 24074
Quanto alla decadenza dell'azione accertativa dell'Amministrazione, essa non è rilevabile d'ufficio, in quanto rimessa alla disponibilità della parte, e non può pertanto essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti (Cass. 3 ott 2018 n. 24074).
Cass. n. 17621 del 05/07/2018
Cass. n. 24014 del 24/11/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31916-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (Ct. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DEUX) STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro BASCIU SANDRO; - intimato - avverso la sentenza n. 848/4/2018 della COMMISSION1 TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 17/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 31916 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 31916/2019 Agenzia delle entrate c/Basciu Sandro Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sardegna, n.848/18 dep. il 17 novembre 2018, che in controversia su ricorso di Sandro Basciu contro avviso di accertamento, relativo ai fini Irap, Iva e Irpef anno 1998, accoglieva l'appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La CTP, ritenendo non fondate le pretese del contribuente relative alla legittima acquisizione degli elementi di accertamento e violazione delle garanzie interne in tema di verifica fiscale, ai vizi di motivazione e di prova e alla infondatezza della pretesa fiscale nel merito, rigettava il ricorso.

La CTR, accoglieva l'appello in relazione alla dedotta decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento ai fini dell'IVA, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (causa C-12/06), in ragione della prevalenza, in tale materia, della normativa unionale L'agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR disatteso l'eccezione dell'Ufficio relativa alla inammissiblità, in quanto formulata per la prima volta in appello, della questione sulla decadenza dal potere di accertamento per l'anno 1998, non formulata dal contribuente in primo grado.

2. Il motivo è fondato e va accolto. La CTR, nell'accogliere l'appello del contribuente in relazione al motivo di doglianza con il quale eccepiva la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento ai fini dell'Iva, ha ritenuto che: "priva di pregio appare, da ultimo, l'obiezione dell'ufficio che intravede nella eccezione sollevata dalla parte avversa un nuovo motivo di appello in quanto si tratta di questione rilevabile d'ufficio".

3. Tale statuizione si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 57 del D.Lgs 546/92, la quale preclude la formulazione di eccezioni nuove in appello. Secondo questa Corte in tema di contenzioso tributario, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito (Cass. n.16803/2017).

Quanto alla decadenza dell'azione accertativa dell'Amministrazione, essa non è rilevabile d'ufficio, in quanto rimessa alla disponibilità della parte, e non può pertanto essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti (Cass. 3 ott 2018 n. 24074).

4. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.10 della L. 289/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per aver la CTR fatto discendere l'incompatibilità del condono per l'Iva, ex L. 289/2002, con il diritto dell'UE, la disapplicazione della proroga di due anni dei termini per accertamento.

5. Il motivo è fondato, in quanto questa Corte ritiene che la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA, non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della I. n. 289 del 2002, proprio per consentire all'Amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono senza pregiudizio per l'esercizio del potere accertativo nelle ipotesi nelle quali, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non possa realizzarsi la definizione premiale (Cass. n.17621 del 05/07/2018; Cass. n.24014 del 24/11/2016). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sardegna.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Sardegna, in diversa composizione. Roma, 15 Giugno 2021 ( Il preside