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Ordinanza — n. 29507/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows material error correction to add lawyer's name for fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29507/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous ruling on tax dispute costs. The original order failed to specify that legal fees should be deducted in favor of the defense lawyer, Sergio Russo, despite his explicit request under Article 93 of the Civil Procedure Code. The court ruled that such omissions must be corrected via the material error procedure rather than ordinary appeals to ensure procedural efficiency and respect for the lawyer's rights.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Artt. 287 e 288 c.p.c.: In the absence of legislative provision, material error correction is the exclusive remedy for omitting a lawyer's fee deduction request, ensuring rapid enforcement and adherence to the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction civil procedure code court of cassation procedural efficiency omission of request executive title risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Invero, l'Avv.Sergio Russo , difensore di Giovanni Senatore aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.
Artt. 287 e 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 93 c.p
Invero, l'Avv.Sergio Russo , difensore di Giovanni Senatore aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.
art. 391- bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037
391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n.
Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578
293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; 2021 nr 5695 ).
2021 nr 5695
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE sul ricorso 668-2021 proposto da: RUSSO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'avvocato PAOLO SPERLONGANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, EREDI DI SENATORE GIOVANNI; - intimati - avverso l'ordinanza n. 27375/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 00668 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- Rg 668/2021 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il ricorrente avv. Giuseppe Antonuccio propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 27375/20, depositata il 27/01/2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 425/12, depositata il 3/12/2012, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Giovanni Senatore, controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv Sergio Russo che ne aveva fatto espressa istanza.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio. Il ricorso per correzione dell'errore materiale va accolto. Invero, l'Avv.Sergio Russo , difensore di Giovanni Senatore aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;

Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; 2021 nr 5695 ). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27375/ 2/20, depositata il 1.12.2020 , sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: "da distrarsi in favore dell'avv.Sergio Russo ." dopo la parola" accessori di legge" Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte nr 27375/2020 depositata il 1/12 /2020, sia corretto aggiungendo la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Sergio Russo dopo la parola " accessori di legge ";Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma 15.6.2021 Il P esiden e ( dott auro occi) DEPOSIT