Cassation appeal dismissed for non-filing; court declared inadmissible due to missed statutory deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the legally prescribed time limits. Although the tax agency submitted a counter-argument, the court ruled that the power to declare a case improcedibile ex officio applies even when the filing is late, citing established precedent. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002: A cassation appeal is inadmissible if not filed within the statutory deadline, and the court may declare it improcedibile ex officio regardless of whether the opposing party raised the issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5190-2021 proposto da: D'ATRI ROBERTO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contro.ticorrente- avverso la sentenza n. 245/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2021 n. 05190 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n.5190/2021 (1423) RILEVATO che D'ATRI Roberto propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP Roma, che aveva dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il suo ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo; CONSIDERATO che il ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimata Agenzia delle entrate, in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in caso di mancato deposito del medesimo, qualora, come nella specie in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr.
Cass. n. 4859 del 1981; Cass.n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimata Agenzia delle entrate vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo; che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata Agenzia delle entrate, liquidate in C 2.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. I