Court allows tax agency appeal, ruling that a fraudulently created shell company's manager bears joint liability for VAT evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to exempt a natural person from VAT penalties. The Commission had argued that the individual, as a 'de facto administrator,' was shielded by specific legislation protecting company administrators. However, the Court found the company was a fraudulent shell created solely by the individual to evade taxes, meaning the individual was the primary beneficiary and author of the violation rather than a mere administrator acting in the company's interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. n. 269/2003; Art. 11 d.lgs. n. 472/1997: The exemption for de facto administrators does not apply when the administrator created a fraudulent shell company solely for tax evasion, establishing that the administrator is the primary beneficiary and thus liable for the violation.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38632-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LANZARO DIODATO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO PIANESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4183/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 38632 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n.38632/2019 (1430) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che ha respinto l'appello proposto avverso una sentenza CTP Napoli, di accoglimento del ricorso proposto da LANZARO Diodato avverso un avviso di accertamento IVA 2012, emesso nei confronti della s.r.l. "TECNO TRADE", individuata quale società cartiera, per emissione di fatture soggettivamente inesistenti, nonché nei confronti del LANZARO quale coobbligato in solido per le sanzioni, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, nella sua veste di amministratore di fatto della s.r.l. "TECNO TRADE"; secondo la CTR, le sanzioni amministrative emesse nei confronti della società non potevano essere estese al LANZARO, quale amministratore di fatto della citata società, a ciò ostando l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 7, 9 ed 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva escluso la responsabilità del LANZARO, atteso che entrambi i giudici di merito avevano confermato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. TECNO TRADE"; e l'amministratore di fatto di una società era equiparabile all'amministratore di diritto, quanto ai doveri ed agli obblighi su di lui incombenti; con riferimento alle sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica, le stesse erano a carico della persona giuridica quando questa aveva tratto effettivo beneficio dalla violazione, mentre ed erano a carico del soggetto che le aveva commesse, e quindi a carico dell'amministratore di fatto, quando era stato quest'ultimo l'autore, l'ideatore ed il beneficiario delle violazioni; ora l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, alla stregua del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica erano esclusivamente a carico di quest'ultima, non aveva comportato l'eliminazione dell'istituto del concorso di persone nell'illecito tributario, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, ravvisabile in capo all'amministratore di fatto, essendo stato il medesimo l'autore materiale ed il beneficiario delle violazioni contestate alla società ed essendo stati gli illeciti commessi dalla società materialmente posti in essere dall'intimato, il quale aveva totalmente strumentalizzato la società per perseguire finalità fraudolente, essendone diventato il dominus incontrastato ed avendo beneficiato materialmente delle violazioni contestate, facendo coincidere nella sua persona le figure di trasgressore e di contribuente; che l'intimato LANZARO Diodato, oltre a costituirsi con controricorso, ha altresì presentato memoria; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 19716 del 2013; Cass. n. 5924 del 2017; Cass. n. 28331 del 2018; Cass. n. 10975 del 2019; Cass. n. 25757 del 2020), l'esimente di cui all'art. 7 comma 1 d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società od enti con personalità giuridica restano esclusivamente a carico della persona giuridica, non si applica nei confronti dei soggetti che, come l'intimato LANZARO Diodato, pur non rivestendo alcuna carica formale nell'organigramma della s.r.l. "TECNO TRADE", sono stati indicati non solo quali compartecipi, ma altresì quali ideatori, artefici e beneficiari finali delle attività illecite imputate alla società anzidetta, di cui l'intimato ben poteva essere qualificato non solo amministratore di fatto, ma anche come effettivo dominus, con conseguente applicabilità nei suoi confronti delle sanzioni previste per le violazioni in materia tributaria, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale include fra i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative anche gli amministratori di fatto, al cui novero l'odierno intimato è stato assimilato; ora, è vero che l'esimente di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, sopra citato, è applicabile anche all'amministratore di fatto; tuttavia, nella specie, non è condivisibile la motivazione addotta dalla CTR per applicare detta esimente all'odierno intimato, emergendo con chiarezza dagli elementi di fatto forniti dall'ufficio sia in primo grado che in grado di appello, questi ultimi riprodotti anche nel presente ricorso, in ossequio al principio dell'autosufficienza, che la s.r.l. "TECNO TRADE" è una società cartiera, costituita artificiosamente a tavolino dallo stesso LANZARO quale persona fisica con finalità illecite e cioè allo scopo di simulare scambi comunitari al fine di evadere VIVA; che, pertanto, nell'ipotesi in esame, può fondatamente ritenersi che il LANZARO, quale persona fisica che ha agito per conto della s.r.l. "TECNO TRADE", sia contestualmente trasgressore e contribuente e che la società anzidetta sia una mera finzione, creata dal LANZARO nell'esclusivo suo interesse; invero l'art. 7 del citato d.l. n. 269 del 2003 è stato voluto dal legislatore per le ipotesi in cui sia ravvisabile una differenziazione fra il trasgressore ed il contribuente, quando cioè trattasi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, abbia compiuto violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima; il che non è ravvisabile nella specie, avendo le indagini svolte a monte dalla gdf accertato che la s.r.l. "TECNO TRADE" era una struttura fraudolenta, creata artificiosamente dal LANZARO, il quale si è avvalso dello schermo societario, per realizzare una rilevante evasione IVA; che non è quindi condivisibile la motivazione con la quale la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente LANZARO Diodato, essendo emerso che la s.r.l. "TECNO TRADE" fosse una società meramente cartolare e fraudolentemente costituita dal LANZARO-persona fisica all'unico scopo di perpetrare una rilevante evasione IVA; pertanto il ruolo svolto dal LANZARO è da ritenere ben più rilevante di quello di amministratore di fatto, essendo emerso che il LANZARO ha ideato e costituto a tavolino una struttura societaria completamente falsa all'unico scopo di realizzare una rilevante evasione IVA; che pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la