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Ordinanza — n. 29497/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal by suspending statutory deadlines for all parties during the simplified dispute period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29497/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had previously dismissed it as untimely. The agency argued that the statutory suspension of appeal deadlines, applicable to all parties during the simplified dispute period, extended the filing window beyond the original expiration date. The court agreed, ruling that the suspension operated automatically for the tax administration as well as the taxpayer, thereby validating the late appeal.

Regesto Legislator

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Art. 11 comma 9 d.l. n. 50/2017; Art. 11 comma 4 d.l. n. 50/2017: The semestral suspension of appeal deadlines provided for in the simplified dispute procedure applies automatically to all parties in the litigation, including the tax administration, whenever the appeal period falls within the suspension window.

Parole chiave

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simplified dispute procedure suspension of appeal deadlines tax administration rights statutory time limits Cassation review sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 11 comma 9 of D.L. n. 50/2017
50 del 2017 (24 aprile 2017); ora, ai sensi dell'art. 11 del citato d.l.
Art. 11 comma 4 of D.L. n. 50/2017
50 del 2017 (24 aprile 2017); ora, ai sensi dell'art. 11 del citato d.l.
Art. 360 comma 1 n. 3 of the Code of Civil Procedure
50 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 51 of D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11913/2019
Cass. n. 5109/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33042-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro MARANO ANTONELLO , elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA' n. 10, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 482/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE C APOZZI. Ric. 2019 n. 33042 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n. 33042/2019 (1427) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente MARANO Antonello avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2012; la CTR aveva ritenuto tardivo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ritenendo che la sospensione dei termini per impugnare, di cui all'art. 11 comma 9 del d.l. n. 50 del 2017, operava solo a beneficio del contribuente e non per l'amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto proporre l'appello della sentenza di primo grado, ritualmente ad essa notificata il 1 giugno 2017, nei successivi 60 giorni e quindi entro il 31 luglio 2017, mentre, invece, l'appello era stato depositato in CTR solo il 14 dicembre 2017 e notificato il giorno successivo;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 ed 11 di. n. 50 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto era pacifica l'inclusione della controversia in esame fra quelle astrattamente definibili, di cui al citato d.l. n. 50 del 2017, essendo stato il ricorso notificato dal contribuente all'Agenzia delle entrate il 9 settembre 2016 e quindi prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017 (24 aprile 2017); ora, ai sensi dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, erano sospesi per mesi 6 i termini di impugnazione in scadenza fra la data di i entrata in vigore del citato d.l. (24 aprile 2017) ed il 30 settembre 2017; e detta sospensione si aggiungeva al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi compreso il periodo di sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto; e trattavasi di norma che operava nei confronti di tutte le parti processuali e non solo nei confronti del contribuente ed a prescindere dalla effettiva presentazione dell'istanza di definizione agevolata; che il contribuente si è costituito con controricorso; che l'unico motivo di ricorso~o dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, mentre ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricorsi la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l'amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (cfr.

Cass. n. 11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020); che, nella specie, non è contestato che il termine per impugnare la sentenza della CTP di Campobasso, notificata il 1 giugno 2017, andava a cadere il 31 luglio 2017 e quindi nella forbice temporale compresa fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017, di cui all'art. 10 comma 9 del citato d.l. n. 50 del 2017; neppure è contestato che la controversia in corso fra il contribuente e l'Agenzia delle entrate rientrava fra quelle definibili ai sensi dell'art. 11 comma 4 del d.l. n. 50 del 2017; non è infine contestato che, per effetto della sospensione legale di cui sopra, il termine per l'impugnazione del giudizio andava a cadere il 30 marzo 2018, dovendosi pertanto ritenere che l'Agenzia delle entrate ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza della CTP di Campobasso, avendo depositato l'appello in CTR il 14 dicembre 2017 ed avendo notificato il medesimo al contribuente il giorno successivo; che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Così deciso in Roma il 22