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Ordinanza — n. 29494/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal holding IMU liability remains with lessor after lease resolution before physical return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29494/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed BNP Paribas Lease Group's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding IMU liability. The lessor argued that tax responsibility shifted upon contract resolution, while the municipality maintained it persisted until physical return of the asset. The court ruled that under Article 9 of D.Lgs. 23/2011, the lessor remains the taxable person because the contractual right to possession continues despite the lack of material delivery.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; In cases of lease resolution, the lessor remains the subject liable for IMU until the contractual right to possession is extinguished, regardless of whether the property has been physically returned.

Parole chiave

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IMU liability financial leasing contract resolution taxable person possession rights lessor responsibility material return imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
La più recente giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche nel 2021, che questo Collegio condivide, ha ripetutamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.( Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass 418/21
Cass 29973/19
Cass 25249/19
Cass 13793/19
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 17368-2019 proposto da: BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 32, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO ANDERLONI; - ricorrente - contro COMUNE DI PONTEDERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI BIMBI; - controricorrente - ; avverso la sentenza n. 2155/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 17368 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Pisa ,con sentenza n. 1942/17 ,sez 3 ,accoglieva il ricorso proposto dalla BNP Paribas lease group leasing solutions spa avverso l' avviso di accertamento n.112129 per IMU 2013 Avverso detta decisione il Comune di Pontedera proponeva appello innanzi alla CTR Toscana. Il giudice di seconde cure , con sentenza 2155/2018, accoglieva l'appello. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la BNP Paribas sulla base di un motivo.

Il Comune ha resistito con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memorie La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso , la I3NP Paribas censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'obbligo di corrispondere l'IMU grava sul proprietario dell'immobile concesso in locazione finanziaria fin dal momento della intervenuta risoluzione del contratto di leasing anzichè dal momento della avvenuta riconsegna del bene come ritenuto dal giudice di appello.

Il motivo è manifestamente infondato. La più recente giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche nel 2021, che questo Collegio condivide, ha ripetutamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.( da ultimo Cass 418/21 nello stesso senso Cass 29973/19 Cass . 25249/19;

Cass 13793/19). Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.( Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di Dek giudizio liquidate in euro 4100,00 oltre ;pese prenotate a - dm-g.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale se dovuto. Roma 16.6.2021