Cassation appeal dismissed because the challenged order was a non-appealable interim measure under civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged order was an interim measure issued during a possession claim. The appellant sought to overturn an order restoring possession rights, but the court determined such interim decisions lack the finality required for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-terdecies c.p.c.; Art. 111 Cost.: Interim orders issued under Art. 669-terdecies c.p.c. lack the attributes of res judicata and are therefore not subject to appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 33218-2019 proposto da: BELLARIVA AGATA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA INGUSCIO; - ricorrente - contro BELLARIVA LIVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato VALORI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ZOMPI';- C011tratiCOITellte - avverso l'ordinanza n. RG 6497/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore dott.
Elisa Picaroni. Ritenuto che Agata Bellavista ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata in data 1 agosto 2019 e notificata in data 25 settembre 2019, che, in accoglimento del reclamo proposto da Livia Bellavista ai sensi dell'art. 669-terdeties cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Lecce in data 5-10 giugno 2019, ha reintegrato la reclamante nel possesso della servitù di passaggio; che resiste con controricorso Livia Bellavista; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. , che è provvedimento non impugnabile in cassazione; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti i quali, seppure emessi in forma diversa dalla sentenza, hanno attitudine al giudicato e presentano il carattere della irretrattabilità ed immodificabilità (tra le molte, Cass. 02/07/2015, n. 13637; Cass.21/07/2010, n. 17211); che nella fattispecie in esame tali presupposti non si rinvengono, in quanto l'accertamento della situazione possessoria, eventualmente diffottne da quanto statuito dal Tribunale in sede di reclamo, deve essere chiesto al giudice del merito, ai sensi dell'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., e comunque la stabilità del provvedimento assunto in fase cautelare non dà luogo al giudicato ma solo ad una preclusione processuale;
Ric. 2019 n. 33218 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo; che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maio 2021. INIOP" DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, ) c f il IL CAN9U4RE E Do