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Ordinanza — n. 29412/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for insufficient reasoning, upholding regional tribunal's clear cost deduction analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29412/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding corporate cost deductions. The taxpayer argued the lower court failed to provide sufficient reasoning, but the court found the regional tribunal's decision clearly explained the lack of supporting documentation and the validity of the tax office's methodology. Consequently, the court ruled that the reasoning met constitutional standards and dismissed the appeal for lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111, sesto comma, Cost.: A judgment is null if the reasoning is totally missing, merely apparent, or incapable of explaining the decision's rationale, but a clear and coherent analysis of facts and law suffices to avoid such nullity.

Parole chiave

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tax appeal dismissal insufficient reasoning motivation nullity cost deduction analysis constitutional minimum reasoning ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, sesto comma, Cost.
26-05-2021 -3- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.
Art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n.
Art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I.
artt. 111 Cost
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs.
art. 111 Cost
26-05-2021 -3- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27899 del 2020
26-05-2021 -4- abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. n. 23940 del 2017
27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.
Cass. SU n. 8053 del 2014
23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art.
Cass. n. 22598 del 2018
(Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31970-2019 proposto da: CALOR SYSTEM SNC di GIAMBA 1-1 ISTA LAMONARCA E ROBERTO MASSAFRA, in persona di sodi e nella qualità di amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato MARCO DONVITO, che li rappresentata e difende unitamente all'avvocato GAIA GIULIA ANNA MARIA FABBRI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA , AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 2684/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente - limitatamente ai costi e alle spese relative ai carburanti e alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi - il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2008 con i quali veniva elevato il reddito della società non riconoscendo la deducibilità di alcuni costi; avverso detta sentenza proponeva appello la parte contribuente sostenendo: la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio, l'irregolarità della sottoscrizione degli atti e altre irregolarità riguardanti il merito; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello della parte contribuente: in particolare, dopo aver escluso sia la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio sia l'irregolarità della sottoscrizione degli atti, nel merito evidenziava per un verso Ric. 2019 n. 31970 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- che l'Ufficio aveva proceduto a verificare la sussistenza dei generali requisiti di deducibilità delle voci di costo nonché l'esistenza delle condizioni di detraibilità dell'IVA applicata rispetto alle relative operazioni di acquisto mentre da parte del contribuente non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a giustificare la deducibilità dei costi riportati in dichiarazione e per un altro verso la fondatezza della metodologia utilizzata dall'Ufficio per la ricostruzione del reddito imponibile e l'assoluta genericità ed inconsistenza delle argomentazioni proposte dalla contribuente e per un altro verso ancora che l'accertamento compiuto nei confronti dei redditi della società si riverbera, pro quota, sui redditi di ciascun socio.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale del Lazio omesso totalmente la motivazione sulla domanda inerente il merito della vicenda e in particolare circa l'indeducibilità - contestata dalla parte contribuente - delle fatture riguardanti lavori, pagati in contanti, presso un cantiere.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della Ric. 2019 n. 31970 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che Ric. 2019 n. 31970 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -4- abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della Commissione Tributaria Regionale - dopo aver escluso sia la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio sia l'irregolarità della sottoscrizione degli atti - nel merito evidenziava per un verso che l'Ufficio aveva proceduto a verificare la sussistenza dei generali requisiti di deducibilità delle voci di costo nonché l'esistenza delle condizioni di detraibilità dell'IVA applicata rispetto alle relative operazioni di acquisto mentre da parte del contribuente non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a giustificare la deducibilità dei costi riportati in dichiarazione e per un altro verso la fondatezza della metodologia utilizzata dall'Ufficio per la ricostruzione del reddito imponibile e l'assoluta genericità ed Ric. 2019 n. 31970 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -5- inconsistenza delle argomentazioni proposte dalla contribuente e per un altro verso ancora che l'accertamento compiuto nei confronti dei redditi della società si riverbera, pro quota, sui redditi di ciascun socio. In tal modo tale sentenza, evidenziando l'attività dell'Ufficio e la sua corrispondenza ai presupposti legge nonché l'assenza di una idonea difesa della parte contribuente ha fornito una motivazione circa il merito della deducibilità o meno dei costi chiara, lineare, ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale.

Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art