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Ordinanza — n. 29410/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses taxpayer appeal regarding burden of proof for asset increase income under Art. 38 DPR 600/1973.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29410/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding an income tax assessment. The taxpayer argued that the tax office failed to properly address the burden of proof and incorrectly applied the time period for calculating asset increases. The court ruled that the lower court correctly applied the statutory presumption that asset increase expenses are funded by current and prior income, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973; The taxpayer's appeal is inadmissible when the tax authority correctly applies the statutory presumption regarding the funding of asset increase expenses from current and preceding income, without violating the burden of proof rules.

Parole chiave

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burden of proof tax asset increase expenses income tax assessment presumption of funding DPR 600/1973 tax appeal dismissal procedural compliance procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973
FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2005 per un maggior reddito accertato dall'Ufficio con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del d..R.
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2005 per un maggior reddito accertato dall'Ufficio con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del d..R.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2005 per un maggior reddito accertato dall'Ufficio con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del d..R.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 3403 del 2019
Cassazione n. 29872 del 2017
26-05-2021 -5- sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti) riportato dalla stessa sentenza impugnata e cui faceva pure riferimento la citata ordinanza della Cassazione n. 29872 del 2017.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13907-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro UCCI PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso la SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE GAETA, PIETRO GAETA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9963/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2005 per un maggior reddito accertato dall'Ufficio con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del d..R. n. 600 del 1973: in particolare il giudice di primo grado riteneva non giustificato, in base al reddito dichiarato, il suo apporto di euro 250mila in favore della sua società; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo l'accertamento illegittimo per mancata attivazione del contraddittorio preventivo; la Corte di Cassazione, su ricorso dell'Agenzia delle entrate, con ordinanza n. 29862 del 2017, cassava con rinvio, ritenendo che, trattandosi di tributi non armonizzati, non fosse necessario il contradditorio preventivo e ritenendo del pari censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R., senza pronunciarsi in merito alla dedotta violazione dell'onere probatorio posto a carico del contribuente dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ha argomentato in merito ai criteri adottati dall'Ufficio con riguardo al periodo di riferimento per il computo degli incrementi patrimoniali (2005/2009 anziché 2001/2004); riassunto il giudizio su iniziativa della parte contribuente, la Commissione Tributaria Regionale, preso atto che non fosse Ric. 2019 n. 13907 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- necessario il contraddittorio preventivo, per un verso rilevava che la Cassazione aveva censurato la sentenza di secondo grado anche nella parte in cui non si era pronunciata in merito alla dedotta violazione dell'onere probatorio posto a carico del contribuente ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e aveva argomentato in merito ai criteri adottati dall'Ufficio in merito ai criteri adottati dall'Ufficio in ordine al periodo di riferimento per il computo degli incrementi patrimoniali (2005/2009 anziché 2001/2004) e per un altro verso affermava che l'impugnato atto impositivo è relativo all'anno d'imposta 2005 per cui l'Ufficio per stabilire l'incremento patrimoniale doveva attenersi alla precedente formulazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti - sicché l'Ufficio non avrebbe potuto prendere in considerazione le operazioni effettuate negli anni 2006/2009 ma solo gli investimenti relativi al medesimo anno 2005 e per gli altri 4/5 nei quattro anni precedenti.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per non essersi la Commissione Tributaria Regionale conformata a quanto statuito da Cass. n. 29872 del 2017 relativamente al periodo di computo degli Ric. 2019 n. 13907 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -3- incrementi patrimoniali (2005/2009 anziché 2001/2004) in quanto gli incrementi realizzati nel periodo 2006/2009 si considerano realizzati in parte con redditi conseguiti nell'anno 2005, che costituisce proprio l'oggetto dell'accertamento in questione. Il motivo è infondato. Secondo questa Corte infatti: il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 27337 del 2019); in tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Cass.n. 3403 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio laddove (affermando - una volta preso atto che non fosse necessario il contraddittorio preventivo - per un verso che la Cassazione aveva censurato la sentenza di secondo grado anche nella parte in cui non si era pronunciata in merito alla dedotta violazione dell'onere probatorio posto a Ric. 2019 n. 13907 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- carico del contribuente ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e aveva argomentato in merito ai criteri adottati dall'Ufficio in merito ai criteri adottati dall'Ufficio in ordine al periodo di riferimento per il computo degli incrementi patrimoniali - 2005/2009 anziché 2001/2004 - e per un altro verso che l'impugnato atto impositivo è relativo all'anno d'imposta 2005 per cui l'Ufficio per stabilire l'incremento patrimoniale doveva attenersi alla precedente formulazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti - sicché l'Ufficio non avrebbe potuto prendere in considerazione le operazioni effettuate negli anni 2006/2009 ma solo gli investimenti relativi al medesimo anno 2005 e per gli altri 4/5 nei quattro anni precedenti) si è conformata al precetto contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 29872 del 2017 - la quale aveva affermato che è censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R., senza pronunciarsi in merito alla dedotta violazione dell'onere probatorio posto a carico del contribuente dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ha argomentato in merito ai criteri adottati dall'Ufficio con riguardo al periodo di riferimento per il computo degli incrementi patrimoniali - 2005/2009 anziché 2001/2004 - e ha preso in considerazione gli anni 2001/2004 - antecedenti rispetto all'anno di imposta oggetto di accertamento - anziché quello dell'accertamento e i quattro successivi, dal momento che la legge presume che le spese effettuate nel 2005 siano in parte dovute a redditi conseguiti nell'anno stesso e nei quattro anni precedenti, in virtù di quanto dispone l'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis (secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume Ric. 2019 n. 13907 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -5- sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti) riportato dalla stessa sentenza impugnata e cui faceva pure riferimento la citata ordinanza della Cassazione n. 29872 del 2017. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%