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Ordinanza — n. 29284/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows bankruptcy trustee to revoke partner's payments for collective creditor benefit under Italian bankruptcy law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29284/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by the bank against the lower court's rejection of a revocation action filed by the trustee of a partnership bankruptcy. The trustee argued they had standing to revoke payments made by the individual partner, even though the bankruptcy proceedings were separate. The court ruled that the trustee is properly authorized to act because recovering assets from the partner ultimately benefits the entire creditor body of both entities.

Regesto Legislator

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Art. 67 comma 2° L.F.; Art. 147, 148 legge fall.: The trustee of a partnership bankruptcy has standing to request the revocation of dispositions made by a partner as an individual, as the recovery of assets benefits the collective creditor body of both the partnership and the partner.

Parole chiave

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bankruptcy trustee standing revocatory action partnership bankruptcy individual partner assets collective creditor benefit difetto di legittimazione dell'azionista revoca del fallimento cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 67 comma 2° L.F.
Art. 147 legge fall.
Art. 148 legge fall.
art. 380 bis c.p
si è costituita in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art.
art. 380 bis cod. proc. civ
380 bis c.p.c.; - che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1103/2016
Cass. n. 22279/2017
1103/2016; vedi anche Cass. n. 22279/2017;
Cass. 28/07/2010, n. 17675
Cass. 28/07/2010, n. 17675; C:ass.
Cass. 20/10/2006, n. 22629
Cass. 25/05/2001, n. 7105
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32238-2019 proposto da: FALLIMENTO WIMBLEDON DI LANCIA AMELIA SAS N 151/01, in persona del C33 -te\ Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ORSINI; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5178/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che viene proposto dal Fallimento Wirnbledon s.a.s. di Lancia Amelia, affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 5178/2019, depositata il 29.07.2019, con cui la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalha Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 3087/2011, depositata il 28.11.2011, ha respinto la domanda proposta dalla procedura, finalizzata ad ottenere la revoca ex art 67 comma 2° L.F. del pagamento della somma di C 10.329,14; che il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che erano stati dichiarati il fallimento sia della società Wimbledon s.a.s. di Lucia Amelia , sia della sig.ra Amelia in proprio quale imprenditore individuale, ha evidenziato che, essendo il pagamento di cui era stata chiesta la revoca riconducibile alla persona fisica della sig.ra Amelia, e non alla società personale, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta dalla curatela deh fallimento della sig.ra Amelia, ritenendo così implicitamente il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

CONSIDERATO 1. che è stata dedotta dalla curatela la violazione degli artt. 147 e 148 legge fall. sul rilievo che il curatore del fallimento della società personale è legittimato a chiedere la revoca degli atti compiuti dal socio quale persona fisica, atteso che l'effetto recuperatorio derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali;

2. che il motivo è manifestamente fondato; - che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui il curatore del fallimento della società di persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo; - che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa sl.ato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103/2016; vedi anche Cass. n. 22279/2017;

Cass. 28/07/2010, n. 17675; C:ass. 20/10/2006, n. 22629; Cass.25/05/2001, n. 7105); - che non è neppure condivisibile la deduzione della banca secondo cui vi sarebbe un autonomo capo della sentenza impugnata passato in giudicato, in quanto non impugnato dalla curatela, contenente la statuizione di irrevocabilità del pagamento, in quanto compiuto da un terzo e non dal socio in proprio; -che, infatti, il giudice d'appello non ha affat.to accolto l'appello, sul rilievo che il pagamento sarebbe stato compiuto da un terzo, e quindi, come tale, irrevocabile, ma in relazione al difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;rì7

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statu