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Ordinanza — n. 29273/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to submit notification report within the short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29273/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the official notification report within the mandatory short appeal period. Although the appellant alleged the appeal was notified via registered mail, no such report was filed with the court, and the opposing party did not contest this procedural defect. Consequently, the Court ruled that the appeal was untimely and therefore procedurally invalid, dismissing the substantive arguments regarding the contract dispute.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The failure to deposit the authentic copy of the appealed judgment with the notification report within the short appeal period renders the appeal inadmissible, a defect that must be declared ex officio.

Parole chiave

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short appeal period notification report procedural inadmissibility ex officio declaration contributo unificato contratto di fornitura di un'opera contratto di appalto generale aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
19-05-2021 -3- -ciò posto, la società ricorrente ha dichiarato di impugnare la sentenza d'appello notificata il 25 settembre 2019 a mezzo pec; tuttavia, non è stata depositata nel termine di cui all'art. 360, comma 1, cod.
Art. 369, comma 2, n.2 cod. proc. civ.
civ., unitamente al ricorso ed insieme alla copia autentica della sentenza impugnata la relazione di notificazione come prescritto dall'art. 369, comma 2, n.2 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
17066/2013); -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.17066/2013
Cass.17066/2013) e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (cfr.
Cass. Sez. Un. 10648/2017
Cass. Sez. Un. 10648/2017; Cass.
Cass. Sez. Un.9004/2009
10648/2017; Cass. Sez. Un.9004/2009; Cass.
Cass. 15382/2021
Un.9004/2009; Cass. 15382/2021); -è stato pure chiarito che l'improcedibilità del ricorso va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019
15382/2021); -è stato pure chiarito che l'improcedibilità del ricorso va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017
8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016
25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016;
Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015
Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - 2, n. 22914 del 08/10/2013
10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 22914 del 08/10/2013); Ric.
Sez. Un. 10648/2017
Sez. Un. 10648/2017; Cass.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 34058-2019 proposto da: MASTROFABBRO SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell'avv. Francesca Marchetti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Dario; - ricorrente - contro GIULIANI ALDO, CANNATELLI FRANCESCO; - intimati - avverso la sentenza n. 3737/2019 della Corte d'appello di Milano, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società Mastrofabbro s.r.l. in liquidazione impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che, accogliendo l'appello proposto da Aldo Giuliani ed in riforma della decisione del Tribunale di Sondrio, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Mastrofabbro s.r.l. per il pagamento di lavori relativi a prodotti in ferro commissionati dal Giuliani; -l'ingiunto Giuliani aveva infatti sostenuto nell'opposizione al decreto ingiuntivo di non aver concluso alcun contratto con la Mastrofabbro ma di avere intrattenuto rapporti commerciali con Francesco Cannatelli al quale aveva versato la somma pari al corrispettivo richiesto dalla Mastrofabbro e di cui chiedeva la condanna previa sua chiamata in causa; -la corte d'appello ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, non dimostrato dalla Mastrofabbro sulla quale gravava il relativo onere, l'accordo contrattuale fra essa e l'asserito committente Giuliani, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'esecuzione degli stessi; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Giuliani e Cannatelli; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 1655, 1326, e 1327 e 2697 cod.civ. e degli artt.99, 100, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la corte territoriale considerato i documenti prodotti dal convenuto, dai quali si poteva ritenere provato il rapporto contrattuale intercorso con il Giuliani e, conseguentemente, il credito sorto con la consegna delle opere;

Ric. 2019 n. 34058 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- -occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è improcedibile; - è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che nella ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr.

Cass.17066/2013) e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 10648/2017; Cass. Sez. Un.9004/2009; Cass. 15382/2021); -è stato pure chiarito che l'improcedibilità del ricorso va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016;

Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 22914 del 08/10/2013); Ric. 2019 n. 34058 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- -ciò posto, la società ricorrente ha dichiarato di impugnare la sentenza d'appello notificata il 25 settembre 2019 a mezzo pec; tuttavia, non è stata depositata nel termine di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., unitamente al ricorso ed insieme alla copia autentica della sentenza impugnata la relazione di notificazione come prescritto dall'art. 369, comma 2, n.2 cod. proc. civ., né essa risulta presente nel fascicolo posto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva; -infine, la notificazione del ricorso avverso la sentenza d'appello pubblicata il 13 settembre 2019 è stata eseguita il 18 novembre 2019, oltre cioè il termine (breve) di sessanta dalla pubblicazione che avrebbe potuto evitare la declaratoria di improcedibilità consentendo al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. 17066/2013); -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 34058 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021. Il Presidente Lor zo Orilia 7> DEPOSI