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Ordinanza — n. 29269/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against partial cost compensation when one party fully succeeds in a separate claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29269/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the appeal against a lower court's decision to offset litigation costs between two parties. The appellants had successfully sued for an indemnity in a separate proceeding after the servitude was established, while the respondent contested the cost allocation based on reciprocal success. The court ruled that full success in the separate action negated any partial success for the respondent, making the cost offset legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: Reciprocal success in litigation costs requires partial success in the main proceedings; full success in a separate action precludes cost offset.

Parole chiave

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litigation costs allocation reciprocal success doctrine separate proceedings indemnity determination civil procedure appeal compenso per prestazioni indennità di patrocinio rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 1053 c.c.
19-05-2021 -3- domanda relativa all'indennità ex art. 1053 cod.
art. 702 bis cod. proc. civ
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: - il presente contenzioso trae origine dal ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
19-05-2021 -2- - la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., cui resiste con controricorso il sig.
articolo 1053 cod. civ
19-05-2021 -3- domanda relativa all'indennità ex art. 1053 cod.
art. 1053 cod. civ
19-05-2021 -3- domanda relativa all'indennità ex art. 1053 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 516/2020
Cass. 516/2020; id.3438/2016); -nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della Ric.
Cass. 3438/2016
Cass. 9543/2018
Cass. 14922/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7086-2019 proposto da: DASCOLA FRANCESCO e ODORIZZI ROBERTA rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Mazzoni, Danilo Pezzi, Alessandro Di Giovanni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dì quest'ultimo in Roma, Via Nicolò Tartaglia,5 - ricorrenti - 6,v -re contro MIRANDA SAVERIO elettivamente domiciliato in Trento, via Manzoni,16 presso lo studio dell'avv. Alfredo Ferrari che lo rappresenta e lo difende - resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n.197/2018 pubblicata il 26.07.2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: - il presente contenzioso trae origine dal ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. con il quale i sig.ri Dascola e Odorizzi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di costituzione di servitù di passaggio coattiva a favore di particella edilizia facente capo a Saverio Miranda assunta in precedente giudizio, lo convenivano in causa dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la determinazione dell'indennità ad essi spettante per la costituzione della medesima servitù coattiva ex art.1053 cod. civ. e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento della stessa; - il tribunale accoglieva le richieste degli attori e condannava il convenuto contumace al rimborso a favore degli attori delle spese processuali; -proponeva appello il sig.

Miranda Saverio che contestava l'importo dell'indennità liquidata ai sig.ri Dascola e Odorizzi ex art.1053 cod.civ. e chiedeva di compensare le spese del primo grado di giudizio; - la Corte d'appello di Trento in parziale riforma della decisione di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di primo grado in luogo della precedente statuizione di condanna dell'appellante Miranda Saverio, convenuto rimasto contumace nel giudizio nonché la compensazione delle spese del grado in ragione della reciproca soccombenza; - a sostegno della decisione di compensare le spese di lite la corte territoriale ha osservato che il tribunale aveva dovuto condannare il Miranda al pagamento dell'indennità con separato giudizio a causa di una negligenza degli appellati Dascola e Dorizzi che avevano omesso di formulare una specifica domanda in tal senso;

Ric. 2019 n. 07086 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- - la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., cui resiste con controricorso il sig. Miranda Saverio; considerato che: - con il primo e unico motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all'art.art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli arttt.91 e 92 cod.proc.civ. per avere la corte d'appello disposto la compensazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, nonostante la completa soccombenza di Saverio Miranda, condannato al pagamento dell'indennità così come richiesta ed il pieno diritto di Dascola e Odorizzi di azionare la pretesa all'indennità ex articolo 1053 cod. civ. in giudizio separato ed autonomo rispetto a quello nel quale la servitù era stata costituita; -il motivo è fondato; -in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (cfr.

Cass. 516/2020; id.3438/2016); -nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della Ric. 2019 n. 07086 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- domanda relativa all'indennità ex art. 1053 cod. civ. proposta dagli originari Dascola e Odorizzi; -nè la pronuncia impugnata ha ravvisato "gravi ed eccezionali ragioni" , non potendo annoverarsi ad essi l'iniziativa di chi agisce separatamente ed autonomamente per la determinazione dell'indennità di servitù coattiva, dopo l'accertamento e costituzione della servitù di passaggio, trattandosi di facoltà pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 9543/2018; id.14922/2010); -la fondatezza del motivo comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione che riesaminerà il gravame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 19 maggio 2021. Il Presidente Lo enzo Orilia DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, "241 4° 121' IL CAN CELLIERE ESPERT