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Ordinanza — n. 29267/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for omitted ruling on lawyer's standing due to lack of professional registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29267/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the remaining appeal grounds but allowed the first claim regarding the omission of a ruling on the lawyer's professional standing. The appellant argued the lower court failed to address his opponent's lack of registration in the professional roll, while the lower court only examined expert testimony on negligence. The court found the omission of a ruling on a fundamental issue of active standing constituted a violation of procedural law, necessitating the cassation of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The failure of the appellate court to rule on a ground of appeal concerning the lack of active standing due to non-registration in the professional roll constitutes a violation of the law.

Parole chiave

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omitted ruling on appeal lack of active standing professional registration roll violation of procedural law cassation of judgment risarcimento per errore giudiziario indennità compensativa adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
art. 112 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36477-2019 proposto da: GARGIULO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell'avvocato PIO CENTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO RICCIARDI; - ricorrenti - nonché contro ASCIONE LIBERATO; - intimati - avverso la sentenza n. 2137/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; udito l'Avvocato; Rilevato che: - Ascione Liberato chiese al Giudice di Pace di Sorrento emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali in relazione all'attività svolta in favore di Gargiulo Alessandro; - il Gargiulo propose opposizione a decreto ingiuntivo; l'opposizione fu parzialmente accolta dal Giudice di Pace, che rideterminò i compensi nella minor somma di C 1455,90; il Tribunale di Torre Annunziata rigettò l'appello proposto dal Gargiulo; - per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Alessandro Gargiulo sulla base di due motivi; - Liberato Ascione non ha svolto attività difensiva; - il relatore ha proposto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.;

Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al motivo d'appello con cui era stata dedotta la mancata iscrizione all'albo dell'Ascione e la sua conseguente carenza di legittimazione attiva; il motivo è fondato; dall'esame degli atti processuali, e, segnatamente dall'atto d'appello del Gargiulo, risulta che il Tribunale, quale giudice d'appello, non si è pronunciato sul primo motivo - che era stato posto anche a fondamento dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo- relativo Ric. 2019 n. 36477 sez.

M2 - id. 13-05-2021 -2- alla carenza di legittimazione attiva del ragioniere Liberato Ascione per mancata iscrizione all'albo professionale; - sussiste pertanto la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo d'appello; con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame delle dichiarazioni del CTU, che avrebbe riconosciuto, in sede di chiarimenti, profili di negligenza in capo all'Ascione con motivazione apparente; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, n.4 c.p.c. perché priva di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale; - i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili; a seguito della nuova formulazione dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; - nel caso di specie, il Tribunale, nell'ambito del suo apprezzamento, ha ritenuto la correttezza dell'operato del professionista sulla base delle conclusioni svolte dal CTU, rilevando la genericità delle affermazioni, rese in Ric. 2019 n. 36477 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3- sede di chiarimenti dal perito, in ordine a presunte negligenze dell'Ascione, del tutto prive di riferimenti specifici; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, in data 13 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11_, IL CANCELLIE ESPERTO .2,1, Maria Antont