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Ordinanza — n. 29266/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lis pendens claim due to quantitative difference in claims and orders continuation in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29266/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the controricorso raising lis pendens, ruling that the difference in the monetary claims between the two proceedings precludes identity of cause. While the parties argued for identical subject matter and object, the court found the quantitative disparity decisive for establishing continenza rather than lis pendens. Consequently, the first-instance judgment was quashed to allow the case to proceed before the Tribunal of Ancona.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 2 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: When a preliminary lis pendens exception is raised but the claims differ quantitatively, the exception fails, yet the principle of coordination requires suspending the attracted proceedings until the primary judgment becomes final.

Parole chiave

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lis pendens exception continenza of claims quantitative difference suspension of proceedings identity of cause first instance jurisdiction coordination of judgments credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 comma 2 c.p.c.
11346/2003), quel che qui appare decisivo è, come si è visto, la differenza quantitativa del petitum, che induce a reputare sussistere la ipotesi della continenza e non della litispendenza; k esclusa l'applicabilità dell'art. 39, comma 2, cod.
Art. 295 c.p.c.
art. 615 cod. proc. civ
106555 del 23/7/2010) stipulati da Angela Farina con la mutuante Banca delle Marche, e sottoscritti, a titolo fideiussorio, da Domenico Farina e Maria Belviso; - il Farina e la Belviso proposero opposizione ai sensi dell'art. 615 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11346/2003
Sez. 6, n. 10439, 3/6/2020
civ., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione (Sez. 6, n. 10439, 3/6/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24524-2020 proposto da: é.e) BELVISO MARIA, FARINA DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato TOMMASO PATRIGNANI; - ricorrenti - contro REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del procuratore pro tempore, quale mandataria di PURPLE SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO PERTICARARI; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 911/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI'. LUCIO CAPASSO che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona per le ragioni di cui in motivazione; con le consequenziali statuizioni; ritenuto, per quel che qui rileva, necessario riportare della vicenda processuale quanto segue: - Rev-Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria di Purple SPV s.r.1., intimò con precetto a Domenico Farina e Maria Belviso il pagamento di somma di denaro, oltre accessori, traente origine dalla risoluzione di due contratti di mutuo fondiario (repertorio n. 24519 del 19/9/2012 e repertorio n. 106555 del 23/7/2010) stipulati da Angela Farina con la mutuante Banca delle Marche, e sottoscritti, a titolo fideiussorio, da Domenico Farina e Maria Belviso; - il Farina e la Belviso proposero opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Ancona; -premettevano di aver chiesto, con separata azione giudiziaria (convenuta Nuova Banca delle Marche s.p.a.), al medesimo Tribunale, che fosse dichiarata la nullità e comunque la illegittimità di taluni contratti di finanziamento, nonché di un contratto di mutuo stipulato nel corso dell'anno 2009 e, altresì, la nullità degli anzidetti contratti di mutuo del 2010 e del 2012; che la causa, rubricata al n. 2589/2016, si era conclusa con la sentenza n. 716/2018, del 3/5/2018, che aveva Ric. 2020 n. 24524 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -2- rigettato la domanda; che avverso quest'ultima decisione era pendente appello innanzi alla Corte di Ancona; - con l'opposizione al precetto deducevano, quanto al contratto di mutuo del luglio del 2010, il superamento della soglia d'usura del tasso di mora, nonché illiceità della causa, per essere stato il mutuo accesso al solo fine di ripianare pregressa situazione debitoria; quanto al contratto di mutuo del settembre 2012, illiceità della causa per identica ragione e, in subordine, nullità per inferiorità dell'indice sintetico di costo dichiarato nel contratto rispetto a quanto effettivamente verificato; nonché, inefficacia/invalidità delle fideiussioni, contrarietà a buona fede della condotta della banca; in via subordinata avanzavano pretesa di riduzione del pignoramento; - la creditrice preliminarmente eccepiva la litispendenza con la causa di cui n. 2589/2016 di R.G. e pendente in appello con il n. 2083/2018, stante l'identità di causa petendi e petitum in relazione ai mutui del luglio del 2010 e del settembre 2012; - il Tribunale, accolta l'eccezione, dichiarò la litispendenza e dispose la cancellazione della causa dal ruolo; ritenuto che avverso quest'ultima decisione Domenico Farina e Maria Belviso propongono ricorso necessario di competenza, che REV- Gestione Crediti s.p.a. resiste con controricorso; ritenuto che i ricorrenti escludono sussistere l'ipotesi della litispendenza in quanto il precetto riguardava i contratti di mutuo stipulati il 27/7/2009 e il 19/9/2012, nel mentre la causa pendente in appello aveva ad oggetto, oltre ai detti, altri e ulteriori contratti, peraltro richiamati dalla stessa sentenza qui al vaglio, mancando, inoltre, identità soggettiva (l'opposizione al precetto era stata proposta dai fideiussori Domenico Farina e Maria Belviso, unici destinatari del Ric. 2020 n. 24524 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3- precetto, mentre nella causa giudicata a torto preveniente assumeva il ruolo di attore e appellante anche Angela Farina; considerato che, confermata preliminarmente l'ammissibilità dello strumento processuale azionato e, ove ne ricorrano i presupposti, anche nel caso in cui le cause non risultino pendenti nel medesimo grado (cfr. S.U. n. 27846/2013), il ricorso appare fondato, valendo quanto segue:

a) a prescindere dalla non corrispondenza soggettiva, la quale non necessariamente impone la conclusione della diversità delle cause (si veda per un caso peculiare, Cass. n. 11346/2003), quel che qui appare decisivo è, come si è visto, la differenza quantitativa del petitum, che induce a reputare sussistere la ipotesi della continenza e non della litispendenza; k esclusa l'applicabilità dell'art. 39, comma 2, cod. proc. civ., in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado, l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione (Sez. 6, n. 10439, 3/6/2020, Rv. 658030); considerato che, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata, disponendo che la causa prosegua innanzi al Tribunale di Ancona, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge:

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, disponendo che il giudizio prosegua innanzi al Tribunale di Ancona, anche per il Ric. 2020 n. 24524 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -4- regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità e davanti al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 'DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0Qai IL CANCEL