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Ordinanza Interlocutoria — n. 29122/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to procedural defect requiring remand for proper notification of hearing details.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29122/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand to a new hearing date due to a clerical error in notification. The appellant argued that the appellate court incorrectly ruled on the payment of court fees and procedural costs despite the fee being paid. The court decided to remand the case to ensure proper adversarial proceedings and correct notification of the hearing schedule.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: When a notification of hearing details is missing due to clerical error, the case must be remanded to a new hearing to ensure proper adversarial proceedings.

Parole chiave

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procedural defect notification error remand to new hearing court fees adversarial proceedings indennità di funzione diritto all'indennità di disoccupazione branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc e la nullità della sentenza, in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 cpc e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n.
Art. 9 DPR n. 115/2002
Art. 13 DPR n. 115/2002
I giudici di secondo grado hanno condannato il Filice al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti di cui all'art. 13 co.
Art. 14 DPR n. 115/2002
Art. 15 DPR n. 115/2002
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 co. 2 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002
I giudici di secondo grado hanno condannato il Filice al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti di cui all'art. 13 co.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15726-2020 proposto da: FILICE VINCENZO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO IRTUSO; - ricorrente - contro COMUNE di CROTONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FARSEFI I, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FALCONE; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 1212/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019; \ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 15726 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 15726/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1212/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone con la quale era stata respinta la domanda, proposta da Vincenzo Filice nei confronti del Comune di Crotone, di cui era dipendente, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità spettante per la "posizione di alta professionalità", asseritamente ricoperta nell'ambito della struttura autonoma istituita dalla giunta dell'Ente territoriale con delibera n. 252/2010.

I giudici di secondo grado hanno condannato il Filice al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, a suo carico, dell'ulteriore contributo unificato dovuto per il rigetto dell'appello.

2. Per la cassazione ricorre Vincenzo Filice con un solo motivo, cui resiste con controricorso il Comune di Crotone. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, in quanto la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare e, quindi, di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata censurata la pronuncia di primo grado, laddove con essa era stato condannato esso ricorrente al pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ritenendo, quindi corretta la sentenza del Tribunale su tale punto.

3. Con il secondo motivo, in via subordinata, si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 13, 14 e 15 del DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, implicitamente, respinto il motivo di appello volto a censurare la sentenza del Tribunale di Crotone laddove con essa era stato esso ricorrente condannato al pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ritenendo corretta la sentenza del Tribunale su tale punto. 1 At RG 15726/2020 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 cpc e 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello, conseguentemente a quanto sopra denunciato- ritenuto in modo erroneo soccombente il ricorrente ed avere quindi condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali del grado di appello e all'ulteriore pagamento del contributo unificato.

5. Preliminarmente, osserva il Collegio che la trattazione del presente ricorso debba essere rinviata a nuovo ruolo atteso che, come risulta dalla nota della Cancelleria di questa Corte comunicata al Collegio, al Difensore del controricorrente, per un errore di inserimento dei dati, non è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'adunanza, della proposta del relatore e dell'avviso di protocollo.

6. La suddetta comunicazione va, quindi, rinnovata, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, con fissazione di una nuova adunanza camerale. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la Cancelleria di provvedere a nuova comunicazione, alle parti costituite, dell'avviso della nuova adunanza, della proposta del relatore e dell'avviso di protocollo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Adria