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Ordinanza Interlocutoria — n. 29119/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court grants 60 days for observations on external res judicata regarding INPS social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29119/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the INPS 60 days to submit observations regarding a procedural issue concerning external res judicata. The professional argued that a final 2020 court order declaring contributions non-due should bar the INPS's claim, while the INPS contended the timeline for such an objection had passed. The court decided to adjourn the case to allow the INPS to formally challenge the applicability of the external judgment to the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 372 cod. proc. civ.: The existence of an external res judicata is subject to the parties' objection within the time limit set by the court, even if the external judgment was formed after the contested decision.

Parole chiave

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external res judicata social security contributions procedural objection time limit for defense INPS management contributory debt procedural adjournment decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura del ricorso principale - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 372 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod.proc.civ
art. 372 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 2735 del 2017
Cass. nr. 11703 del 2020
anche Cass. nr. 11703 del 2020;
Cass. nr. 19211 del 2016
Cass. nr. 19211 del 2016); sulla questione che precede, il Collegio assegna alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32367-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro - intimati - RUSSO INTROITO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell'avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MINIO; - controricorrentee ricorrente incidentale - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'AL,OISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di Francesco Introito Russo (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura;

Ric. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, Francesco Introito Russo, cui ha opposto difese l'INPS con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti, con il decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; Francesco Introito Russo, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. e, unitamente alla stessa, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020;

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura del ricorso principale - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modific. nella legge nr. 111 del 2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, modificato dal D.Lgs nr. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2012. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione del controricorrente presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo; con il ricorso incidentale condizionato, il professionista deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, riferito all'anno 2010 e richiesto dall'INPS con missiva pervenuta 1'1.7.2016; inoltre, come riportato nello storico di lite, l'avv.to Russo Introito ha depositato, con la memoria difensiva, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 2020, passata in cosa giudicata, che, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda dì opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di Francesco Ric. 2019 n. 32367 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -3- Russo Introito) alla Gestione Separata disposta dall'INPS per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'INPS a tale titolo per il medesimo anno [...]»; l'esistenza di un (possibile) giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 cod.proc.civ. (ex Cass., sez.un., 2735 del 2017; v. anche Cass. nr. 11703 del 2020;

Cass. nr. 19211 del 2016); sulla questione che precede, il Collegio assegna alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni. PQM La Corte assegna, alle parti, il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 17 giug o 202 IL P SD Dott. ssa Margherit