Cassation court dismisses tax agency appeal due to failure to file within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to deposit the petition with the registry within the legally prescribed deadline. Although the agency argued for the appeal's validity, the court noted the omission was confirmed by a negative certification from the registry. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the agency to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio if the appellant fails to deposit the petition within the statutory time limit, even if the opposing party brings the omission to the court's attention.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5830-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro MALTESE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MALTESE, GIUSEPPE NIGRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3007/5/2020 della COMNIISSINE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata 1'08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 05830 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. 5830/2021 Agenzia delle Entrate C/ Maltese Angelo Ritenuto che: Come si evince dal controricorso di Angelo Maltese, L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione- in data 18.12.2020- avverso la sentenza della CTR Sicilia- depositata in data 8.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest'ultima. Angelo Maltese deposita successiva memoria. Considerato che: Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.
Cass.n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. Anche Cass.20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario. Roma, 25.05.2021 Il Presiden e DEKOTATO IN CANIC~A