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Ordinanza — n. 28990/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to deposit the petition within the statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28990/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rossi Primo against the Lazio Regional Tax Commission inadmissible due to a procedural defect. Although the appeal was submitted on December 2, 2020, the petitioner failed to deposit the document with the court registry as required by Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appeal must be declared non-procedural because the necessary filing was omitted, despite the opposing party's counter-appeal bringing the issue to the court's attention.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio if the petitioner fails to deposit the petition within the prescribed time limits, thereby rendering the appeal non-procedural and placing the litigation costs on the petitioner.

Parole chiave

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failure to deposit appeal procedural inadmissibility Code of Civil Procedure Court of Cassation litigation costs allocation tempestività dell'inoltro dichiarazione fiscale tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ.
Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 26529/2017
Cass.n. 26529/2017; Cass.
Cass. n. 252-01
26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass.
Cass. Sez. U. n. 4859-81
252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass.
Cass. Sez. U. n. 6420-81
4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v.
Cass.20327/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5320-2021 proposto da: ROSSI PRIMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1207/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 2/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 05320 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. 5320/2021 Rossi Primo C/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso dell' Agenzia delle Entrate- Riscossione, Primo Rossi ha proposto ricorso per Cassazione- in data 2.12.2020- avverso la sentenza della CTR Roma- depositata in data 2.03.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest'ultima. Considerato che: Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr.

Cass.n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. Anche Cass.20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario. Roma, 25.05.2021 Il IPresident Funaàcsouri G:,i, a arie DEPOSITATO IN CANCELLI