Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28983/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling 60-day deadline starts from any access verbale, not just contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28983/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's ruling. The agency argued the 60-day defense period began when the tax authority accessed company documents, not when a formal contestation report was issued. The court agreed, establishing that the deadline starts from any verbale concluding access, verification, or inspection operations, regardless of their formal title or content.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; The sixty-day period for exercising the right of defense commences from any verbale concluding access, verification, or inspection operations, irrespective of their formal denomination or descriptive content.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit deadline right of defense period access verbale start date tax verification procedures administrative due process tempestività tributaria esame degli atti fiscali comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale, sull'assunto della violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 380 bis cod. proc. civ
25-05-2021 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 c.p
Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1497 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10175-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro A.C. SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 5408/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 20/09/2019; yo`l-u udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale, sull'assunto della violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 per la mancata emissione del processo verbale di contestazione e in quanto l'avviso di accertamento venne notificato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando che non era stato mai consegnato al contribuente il processo verbale di constatazione e affermando che l'amministrazione finanziaria aveva iniziato la verifica in data 16 aprile 2008 - con contestuale redazione di un verbale di consegna di documenti di pertinenza della parte contribuente all'Ufficio - e solo nell'approssimarsi della scadenza del termine di decadenza, in data 3 dicembre 2010, aveva inviato l'invito al contraddittorio.

A fronte della richiesta — avvenuta in data 22 ottobre 2012 - di riesame della documentazione a suo tempo acquisita dall'Ufficio, a distanza di soli sette giorni, l'Ufficio in data 29 ottobre 2012 aveva notificato l'avviso di accertamento impugnato. Infine, sosteneva che la tesi secondo la quale il termine di sessanta giorni decorrerebbe dal verbale di consegna dei documenti (16.4.2008) al momento dell'accesso, fosse del tutto destituita di fondamento. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo.

La parte contribuente si costituisce con controricorso. Ric. 2020 n. 10175 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, 12 della legge n. 212 del 2000 in quanto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, cit. decorrerebbe non dal verbale di chiusura operazioni ma dall'accesso presso i locali della società per l'acquisizione di documentazione da utilizzarsi nell'ambito dell'accertamento.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: «il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo» (Cass. n. 1497 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia non si è attenuta aesuddetteprincipitlà dove - ritenendo che vi sia stata violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per mancata emissione del processo verbale di contestazione e conseguentemente per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento posto a tutela del diritto di difesa da esercitarsi in contraddittorio con l'Ufficio - ha erroneamente ritenuto che il "dies a quo" di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sia unicamente quello in cui sia stato emanato il processo verbale di contestazione mentre tale Ric. 2020 n. 10175 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- termine decorre utilmente da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, cosicché costituiva valido dies a quo già quello del 16 aprile 2008 in cui l'amministrazione finanziaria aveva iniziato la verifica, con contestuale redazione di un verbale di consegna di documenti di pertinenza della parte contribuente all'Ufficio. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021 Il Pres ente DEPOSITATO CANctiligRe, Lucio ciotti