Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28970/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows heirs' appeal due to second-instance judge's failure to rule on municipal approval of contribution plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28970/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The heirs of Ristagno Domenico successfully petitioned the Cassation Court to overturn a lower court decision that dismissed their appeal against a consortium's contribution bill. The lower court failed to address the specific argument that the municipal council had not approved the required distribution plan under the 1918 Law. Consequently, the Cassation Court ruled that this omission constituted a violation of procedural law, necessitating the annulment of the second-instance judgment and remittal to the Regional Tax Commission.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The failure of the second-instance judge to rule on a specific ground of appeal regarding the lack of municipal approval for a contribution plan constitutes a violation of the principle of reasoned judgment, warranting the annulment of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted ruling on appeal municipal approval plan consortium contribution bill procedural violation remittal to lower court decisione sulla contribuzione domanda di concordato obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Con H primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 112 cod. proc. civ.
546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 7, comma 1, D.L.Luog. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473
civ., per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione dell'art. 7 del D.L.Luog.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 112 cod. proc. civ
546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759
Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835
22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930
6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735
23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761
15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901
16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400
29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683
8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 463/2020 R.G., proposto DA Ristagno Massimo, Ristagno Alessandro, Ristagno Tania e Ristagno Samantha, nella qualità di eredi legittimi del defunto Ristagno Domenico, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Giancaspro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTI CONTRO il Consorzio di Colle Romito, con sede in Ardea (RM), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2877/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Ristagno Massimo, Ristagno Alessandro, Ristagno Tania e Ristagno Samantha, nella qualità di eredi legittimi del defunto Ristagno Domenico, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2877/09/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per contributo consortile dell'anno 2013, ha rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti del Consorzio di Colle Romito e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 gennaio 2017 n. 1217/38/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'ente impositore avesse regolarmente emanato la cartella di pagamento sulla base del piano di riparto. Il Consorzio di Colle Romito e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con H primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione dell'art. 7 del D.L.Luog. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473 (in materia di costituzione di consorzi tra gli utenti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali), per la mancata approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Comunale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inadeguata motivazione della cartella di pagamento in ordine ai presupposti della pretesa impositiva. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 1.2 Nella specie, è evidente che, limitandosi a menzionare ed a riprodurre in motivazione il testo dell'art. 7, comma 1, del D.L.Luog. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473 [«I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio Comunale (...)»], la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla lamentata violazione della medesima disposizione, che costituiva specifico motivo dell'appello proposto dal contribuente. 1.3 Difatti, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del defunto Ristagno Domenico senza prendere in esame il motivo (che pure era stato menzionato nell'esposizione della vicenda processuale) attinente alla mancata dimostrazione da parte del Consorzio di Colle Romito dell'approvazione del ruolo esattoriale da parte del Comune di Ardea (RM) sulla base del piano di ripartizione ex art. 7, comma 1, del D.L.Luog. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così de