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Ordinanza — n. 28968/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic grounds failed to meet Article 360 requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28968/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint lacked the required specificity under Article 360 of the Civil Procedure Code. The appellant mixed multiple legal grounds into a single, confused argument without clearly identifying which specific violation was alleged. Consequently, the court ruled that the generic criticism did not meet the strict formal requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The cassation judgment is a bound and delimited review; therefore, the appeal must possess the characteristics of taxativity and specificity, rendering generic criticisms of the appealed judgment inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity Article 360 Civil Procedure Code bound cassation judgment confused legal grounds lite in materia di tariffa tassa di soggiorno tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147
Art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
Art. 62 e 63 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, (verosimilmente) in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, (verosimilmente) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
e art. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, (verosimilmente) in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
507, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 360 cod. proc. civ
507, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603
Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 11 aprile 2019, n. 10142
Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010
Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2020, n. 29399
Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3436
Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6475
Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7447
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8377
7447; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8377; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12376
Cass., Sez. 1, 19 maggio 2021, n. 13704
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34018/2019 R.G., proposto DA il Comune dì Forio (NA), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determina resa dal responsabile di settore il 23 ottobre 2019 n. 1466, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Acunto, con studio in Forio (NA), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giovanni Mechellí, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "CO.GE.IM. GT S.r.l.", con sede in Napoli, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Luigi Taddeo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso il Dott. Michelangelo Mattia, con studìo in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 23 settembre 2019 n. 7039/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Il Comune di Forio (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 23 settembre 2019 n. 7039/11/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per la TARI relativa all'anno 2018, ha accolto l'appello proposto dalla "CO.GE.IM.

GT S.r.l." nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 20 ottobre 2018 n. 13322/14/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la componente variabile della tariffa dovesse essere dimezzata in relazione al minor consumo di acqua e di elettricità nel periodo di chiusura della struttura alberghiera. La "CO.GE.IM. GT S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 6 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 62 e 63 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, (verosimilmente) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, (verosimilmente) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'importo del tributo dovesse essere ridotto, nonostante l'utilizzo dei locali per l'esercizio dell'attività alberghiera nell'anno di riferimento in difetto di prova della stagionalità.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è carente dì specificità in relazione alle doglianze prospettate. 1.1 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condìzionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez. 5", 11 aprile 2019, n. 10142; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottore 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010; Cass., Sez. 5", 23 dicembre 2020, n. 29399; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3436; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6475; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7447; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8377; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12376; Cass., Sez. 1^, 19 maggio 2021, n. 13704). 1.2 Nella specie, a ben vedere, il ricorso si risolve nella censura della sentenza impugnata sotto una indistinta pluralità di profili (violazione e falsa applicazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, motivazione inesistente o apparente), senza dar conto della specifica rilevanza e della reale portata delle singole doglianze.

Difatti, l'atto introduttivo si limita, in modo confuso, disorganico e contraddittorio, a sostenere l'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo (senza trascriverne o richiamarne i passi rilevanti) con riguardo alla determinazione dell'entità del tributo e la totale carenza di comunicazioni dei contribuente in ordine all'inizio o alla variazione dell'utenza ovvero alle condizioni per la fruizione di agevolazioni.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da re