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Ordinanza — n. 28961/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismissed appeal against regional tax on maritime concessions, upholding regional legislative competence over state demanial areas.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28961/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Roma Cruise Terminal SRL against a regional tax assessment issued by the Lazio Region. The company argued that the regional authority lacked competence to tax concessions on state demanial property in Civitavecchia, citing constitutional limits on fiscal federalism. The court ruled that regional legislative power explicitly covers ports of national interest and confirmed that the regional tax applies regardless of whether the concession is granted by the state or a port authority.

Regesto Legislator

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Art. 117 Cost.; Art. 8 d.lvo 68/2011; Regions possess legislative and administrative competence over ports of national interest, and regional taxes on state demanial concessions apply irrespective of the granting authority.

Parole chiave

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regional tax competence maritime demanial property fiscal federalism limits port concessions authority state vs regional power tassa di promozione del turismo imposta sulle imbarcazioni imposta locale

Disposizioni normative citate

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Art. 117 Cost.
Art. 8 d.lvo 68/2011
e dell'art. 8 d.lvo nr 68/2011 per violazione dei principi e dei criteri direttivi delle legge delega nr 42/2009.
Art. 23 Cost.
L.R. Lazio nr. 2/2013
Art. 360 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
articolo 119 della Costituzione
art 117 comma 3 Cost
2.12 L'art 117 comma 3 Cost, così come riformulato dalla legge costituzionale nr.
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 18262/2004
Cass. n. 21136/2016
Cass. n. 6061/2017
Cass. n. 11655/2015
Cass. n. 11652/2015
Cass. n. 6714/2020
Cass. n. 5741/2021
Cass. n. 12296/2021
Cass. n. 16273/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32611-2019 proposto da: ROMA CRUISE TERMINAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI FONTANA CANDIDA, 149, presso lo studio dell'avvocato MONICA DI GIULIO, rappresentata e difesa dagli avvocati FIORELLA TITOLO, BRUNO CASTALDO, STEFANO CASTALDO; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la rappresenta e difende; - controricorrenei - avverso la sentenza n. 1936/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1.La soc. Roma Cruise Terminal srl impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Roma l' avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Lazio per imposte regionali sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio relativamente all'anno 2014.

2. La CTP rigettava i ricorsi.

3. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente e l'adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello rilevando che l'imposta per le concessioni di beni marittimi, divenuta/ a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 d.lvo 68/2011 / tributo regionale proprio a tutti gli effetti, trovava applicazione, come previsto dalla L.R Lazio nr 2/2013, anche alle concessioni -contratto, da considerare concessioni a tutti gli effetti, rilasciate da Autorità Portuali.

4. Avverso la sentenza della CTR la soc. Roma Cruise Terminale srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Ente territoriale regionale si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- contraddittorio. III contribuente depositava memoria ex ad 380( (.291 . La contribuente ha depositato memoria ex art 380 bis cpc RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 6 L.R.Lazio nr. 2/2013 in relazione all'art. 360 1° comma nr 3 cpc.; si sostiene che la CTR ha interpretato la disposizione di legge regionale senza tener conto dei limiti derivanti dal sistema costituzionale e legislativo relativo al federalismo fiscale e patrimoniale che porta ad escludere una competenza regionale su aree demaniali di rilevanza economica di preminente interesse statale come il porto di Civitavecchia;in ogni caso il ricorrente chiede che sia sollevata la questione di costituzionalità dei commi 1, 2 e 3 della legge regionale nr 2/2013 per violazione degli artt 117 e 119 Cost. e dell'art. 8 d.lvo nr 68/2011 per violazione dei principi e dei criteri direttivi delle legge delega nr 42/2009. 1.1 Con il secondo motivoi deduce che l'imposta regionale, disciplinata dall'art 6 della LR.

Lazio nr 2/2013, non può essere applicata alle concessioni aventi ad oggetto beni demaniali gestiti dalle Autorità Portuali anche in considerazione del fatto che, in violazione del principio di legalità sancito dall'art 23 Costituzione, l'imposta verrebbe determinata da una autorità amministrativa.

2. I motivi da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono infondati. Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- 2.1 E' opportuno passare in sommaria rassegna l'evoluzione della normativa che interessa la questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio. 2.2 La Legge finanziaria n. 281 del 1970, approvata con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, ha previsto, all'ad 2, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione. Dando seguito alla legge nazionale, l'art 4 della L.R. Lazio nr 1/1971 ha determinato l'ammontare dell'imposta commisurandolo all'importo della concessione. 2.3 n D.L. n. 400 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 494 del 1993, alla lett. d), tra le concessioni demaniali marittime, individua, in relazione all'oggetto, quelle per attività di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; l'art. 3 disciplina i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico - ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all'occupazione e l'art. 4 del suddetto decreto ne regolamenta le modalità di aggiornamento annuale; l'art. 7 del decreto medesimo, al comma 1, prevede che gli enti portuali (divenute Autorità portuali, ai sensi L. n. 84 del 1994 ed , attualmente, ridenominate «Autorità di Sistema Portuale»), possano Ric. 2019 n. 32611 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -4- adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, << che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 2.4 La legge 5 maggio 2009 nr. 42, recante norme sulla «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» ha previsto, accanto ai tributi « propri derivati» ed a quelli «addizionali», i tributi «propri», istituiti dalle leggi regionali, in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale. 2.5 Il D.Lgs. n. 68 del 2011, art. 8, comma 1,attuativo della delega, ha, quindi previsto che, «Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri» oltre agli altri tributi indicati dalla norma, «l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile». 2.6 L'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 2/2013, infine, dispone quanto segue.

«Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.

L'imposta è dovuta alla Regione dai Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -5- titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2» 2.7 La normativa primaria regionale testè passata in rassegna ha, quindi, regolamentato un tributo, divenuto proprio, in un settore espressamente attribuito all'Ente territoriale regionale dall'art 8 d.lvo citato e nel pieno rispetto della cornice sistematica individuata dalla I. 42/2009, dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario (mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenza dannosa , proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e dei principi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione. 2.8 Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente l'intervento normativo regionale risulta coerente anche con il principio e il criterio direttivo, contenuto nell'art 2, comma 2, lett. p della I. 42/2009, della continenza intesa come « tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri» sicchè nessuna violazione della norma interposta può predicarsi. 2.9 Va, innanzitutto, precisato che il legislatore statale con l'art. 8 d.

Ig. n. 68, cit., ha qualificato tributo proprio della regione l'imposta sulle concessioni statali che già era devoluta Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -6- all'ente territoriale sia pur istituita e disciplinata dalla legge statale. La Regione Lazio, nell'esercizio degli autonomi poteri di politica fiscale, invece di sopprimere il tributo dal quale lo Stato è receduto, lo ha fatto rivivere, attraverso una legge regionale. 2.10 Appare, quindi, rispettato il parametro della continenza atteso che l'imposta propria sulle concessioni demaniali :

a) era già un tributo regionale derivato;

b) si pone in correlazione con l'ambito territoriale di applicazione, c) ha ad oggetto una materia ricompresa nell'elencazione delle materia attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni. 2.12 L'art 117 comma 3 Cost, così come riformulato dalla legge costituzionale nr. 3 /2001, stabilisce, infatti, che è materia di legislazione concorrente anche quella relativa a <<porti ed aeroporti civili>. 2.13 Sul punto questo Collegio non condivide la tesi sostenuta dalla ricorrente nella memoria secondo la quale la recente sentenza della Corte Costituzionale nr 208/2020 avrebbe sancito la competenza esclusiva statale nei porti, sede della autorità di sistema Portuale, estromettendo tout court ogni intervento di natura legislativo e amministrativo delle Regioni.

Da una attenta lettura della motivazione della sentenza si evince, al contrario, che i giudici di legittimità hanno ribadito, seguendo un orientamento già espresso da altre pronunce ( cfr. tra le tante Corte Cost. nr 261/2015), la natura «concorrente» della legislazione regionale in materia di porti e aeroporti civili dovendo, quindi, la legislazione statale intervenire solo per dettare i principi fondamentali della materia con la conseguente necessità che « la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia rispetti il principio di leale collaborazione, da realizzarsi nella forma dell'intesa».In tale ottica, secondo il Giudice delle Ric. 2019 n. 32611 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -7- Leggi, la determinazione del numero delle Autorità Portuali e la relativa istituzione, da un lato, non regolano funzioni amministrative, da esercitarsi di concerto con le regioni, ma disciplinano profili organizzativi riconducibili ai principi fondamentali, e, sotto altro profilo, sono interventi legislativi riservati allo stato in quanto espressione della stessa competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ossia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali». 2.14 Ciò tuttavia non vale ad escludere, come erroneamente opinato dalla ricorrente, la competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni in materia di porti, anche di interesse nazionale, espressamente prevista dall'art 117 comma 3 Cost.2.15 Va, quindi, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. 2.16 II tributo in questione, fissato in sede di normativa regionale, nei sui presupposti impositivi, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, trova piena applicazione anche alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio restando unicamente demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, relativa, posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (Cass.

S.U. n. 18262/2004; 21136/2016 e 6061/2017). 2.17 La circostanza che la concessione marittima su un bene sito in territorio regionale sia rilasciata non dalla Regione ma da un ente facente capo allo Stato, titolare del diritto dominicale demaniale sul bene oggetto di concessione, non rileva ai fini della legittimità e dell'efficacia del tributo. Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -8- 2.12 Va, infatti, ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte in materia di tributo regionale derivato ma, non essendovi ragioni ostative, estensibile anche a quello proprio, secondo il quale «ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonchè ai sensi della L.R.

Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposti dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato .... la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dalla autorità portuale (il che integra, come detto, il presupposto dell'imposta);»(Cass. n. 11655/2015 e 11652/2015 e più recentemente Cass.nr. 6714/2020 e 5741/2021, 12296/2021 e 16273/2021).

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e, si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, • Rigetta il ricorso; • Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ric. 2019 n. 32611 sez. MT - ud. 22-06-2021 -9- • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a qu