Tax authority allowed to use partial balance sheet data for inductive income assessment despite civil law indivisibility rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, overturning the lower court's ruling. The taxpayer argued that the tax office violated civil law principles by using only partial balance sheet data to reconstruct income, claiming costs must be evaluated in totality. The court rejected this, establishing that the tax administration is not bound by the civil law rule of indivisibility when conducting inductive assessments based on incomplete declarations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2709 c.c.; Art. 41 comma 2° dPR nr 600/73; The tax administration, when conducting inductive assessments based on data collected regardless of declaration submission, is not bound by the civil law principle requiring total evaluation of accounting books and may rely on partial data if supported by sufficient evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28438-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TRAMAGLINO STEFANO, in proprio e quale legale rappresentante della società JUST VITAL GAMES SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 769/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Just Vital Games srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, sulla base della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ha ricostruito, in via induttiva, ex artt. 39, 2° commal e 41 dPR 600/73, per l'anno 2010, il reddito di impresa in C 289.921,00 procedendo alla ripresa delle imposte Ires, Iva e Irap e alla irrogazione delle sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia accoglieva l'appello rilevando che l'Ufficio, per la determinazione del reddito, aveva utilizzato il dato tratto dal bilancio regolarmente depositato dei ricavi ma aveva decurtato i costi in violazione del principio desunto dall'art. 2709 cc secondo il quale le scritture contabili devono essere valutate nella loro totalità, senza possibilità di scindere gli effetti sfavorevoli all'imprenditore da quelli favorevoli.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - 4Z- 53;51nall ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta due motivi. La società non si è costituita, 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2019 n. 28438 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 cc, 41 comma 2° dPR nr 600/73 e 109 TUIR in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dalla CTR, l'accertamento induttivo ben può fondarsi sulla parziale utilizzazione dai dati del bilancio, 1.1.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 41 comma 2° dPR nr 600/73, 83 dPR 917/86, 5 e 25 d.lvo 446/97, 1,5 e 6 d.lvo 471/97, in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc , per avere la CTR, dopo aver evidenziato l'indebita decurtazione dei costi da parte dell'Ufficio, disposto l'annullamento dell'accertamento, omettendo di rideterminare l'entità delle imposte e delle sanzioni dovute dalla società.
2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 E' pacifico che la ripresa fiscale Irpef ed Irap si riferisce ad un reddito non dichiarato e, quindi, oggetto di accertamento d'ufficio ex art 41 1° comma dPR 600/73. 2.1 Orbene, il secondo comma della disposizione testè citata stabilisce che « Nelle ipotesi di cui al precedente comma (omessa presentazione della dichiarazione o nullità della dichiarazione) l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, ed in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutte o in parte dalle risultanze della dichiarazione se Ric. 2019 n. 28438 sez.
MT - ud. 22-06-2021 -3- presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorchè regolarmente tenute». 2.2 La disciplina della inscindibilità dell'efficacia probatoria delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 cc, attiene al rapporto tra due imprenditori ma non a quello tra imprenditore e l'amministrazione, 2.3 Questa Corte ha affermato che « il fisco - abilitato ad accertare induttivamente imponibile ed aliquota in base a dati e notizie "comunque" raccolti o venuti a sua conoscenza, allorchè il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA - può fondare l'accertamento sui soli dati ed indizi ritenuti utili; non essendo vincolato al rispetto della norma civilistica (art. 2709 c.c.) che impone di tener conto dell'intero contenuto delle scritture contabili quando esse sono usate come prova contro l'imprenditore; a patto, naturalmente, che nell'eventuale e successiva sede contenziosa il giudice tributario di merito, investito della questione, ritenga sufficiente, ossia non validamente contrastato da altri dati, emergenti dalla stessa documentazione contabile che sostiene l'accertamento (o da altri documenti legittimamente esibiti in giudizio), l'indizio utilizzato dall'amministrazione» (cfr.
Cass.28047/2009). 2.4 Nella fattispecie l'Ufficio non ha computato, ai fini della determinazione del reddito le poste passive, ritenute non inerenti all'attività esercitata dalla società, rappresentate in bilancio sotto la voce di « costi per servizi», «per godimento di beni di terzi», «oneri diversi da gestione» e gli ammortamenti delle immobilizzazioni. 2.5 La CTR ha, quindi, errato nell'affermare il principio secondo il quale l'Ufficio, avendo fondato l'accertamento sul dato del bilancio costituite dai ricavi, avrebbe dovuto necessariamente Ric. 2019 n. 28438 sez.
MT - ud. 22-06-2021 -4- riconoscere i costi rappresentati nello stesso documento contabile nella loro integralità. Ciò in quanto la riscontrata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente consente all'Ufficio, nella ricostruzione della base imponibile, di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili, ancorchè regolarmente tenute. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale della Lombardia in diversa composizione la quale si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.
PQM La Corte, • accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2021 il 9\ 1 residente