Cassation court allows appeal by tax authority against CTR dismissal due to lack of interest after debt recovery was suspended by first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a Regional Tax Court decision that dismissed the appeal for lack of interest. The Regional Court had ruled the appeal inadmissible because the tax authority had already recovered the disputed amounts and the first-instance judgment favored the taxpayer. The Court held that the Regional Court erred in declaring the appeal improcedible because the tax authority retained a legitimate interest to challenge the underlying tax assessment even after the recovery proceedings were suspended.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cod. proc. civ.; d.lgs. n. 546/1992, art. 68: The tax authority retains the right to appeal a tax assessment judgment even after recovering the amounts, as the suspension of recovery does not extinguish the interest in challenging the underlying administrative act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35681-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro TECNOGEST s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Andrea FERRARA, presso il cui studio legale sito in Catanzaro, alla via Pugliese, n. 29, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1550/03/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per recupero a tassazione del credito d'imposta per incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate, di cui la Tecnogest s.r.l. aveva usufruito e che l'amministrazione finanziaria disconosceva per omessa trasmissione del modello C/IAL, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava improcedibile l'appello dell'Ufficio per difetto di interesse ad impugnare stante l'intervenuto sgravio degli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'atto impositivo, cui l'amministrazione finanziaria aveva provveduto all'esito del giudizio di primo grado favorevole alla società contribuente; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che:
1. La ricorrente con il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in combinato disposto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la statuizione d'appello che aveva rilevato il difetto di interesse dell'Agenzia delle entrate ad impugnare la sentenza di primo grado.
2. Il motivo è fondato e va accolto.3. Invero, dalla stessa sentenza impugnata emerge che in esisto alla notifica dell'avviso di accertamento e nelle more del giudizio di primo grado promosso dalla Tecnogest s.r.l. avverso il suddetto atto impositivo, l'amministrazione finanziaria aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le somme riprese a tassazione e quindi l'agente della riscossione aveva emesso e notificato alla Tecnogest s.r.l. la relativa cartella di pagamento; che la società contribuente aveva impugnato anche la cartella di pagamento e l'Ufficio, stante l'intervenuta sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della società contribuente avverso l'atto impositivo (sentenza della CTP di Catanzaro n. 2564/03/2015), aveva provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo chiedendo, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, la cessazione della materia del contendere che veniva dichiarata dalla CTP.
4. Così ricostruita la vicenda in fatto, deve ricordarsi, in diritto, che «L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass., Sez.
U, n. 758 del 2017).4.1. Si è quindi affermato che «In tema di riscossione dei tributi, l'accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria» (Cass. n. 740 del 2019).
5. Da questi principi si ricava agevolmente l'autonomia del giudizio sull'atto impositivo rispetto a quello sull'atto di riscossione, che invece dipende dal primo, nel senso che l'esito del giudizio sull'atto di imposizione tributaria estende i suoi effetti al giudizio sull'atto di riscossione fondato sul quel titolo, ma non viceversa, sicché ha errato nella specie la CTR a dichiarare il ricorso "improponibile" per difetto di interesse dell'Agenzia delle entrate alla pronuncia sull'avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente.
6. Quindi, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente che provvederà ad esaminare il merito della vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimi