Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts and lacking specific appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the specific grounds of the lower court's decision. The appellant sought to overturn the appellate court's finding of insolvency based on disputed promissory notes and procedural errors, but the court ruled these arguments merely re-examined facts already decided. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the strict requirements for admissibility under the relevant civil procedure codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c. ante riforma; Art. 2697 c.c.; Art. 2967 c.c.: Appeals must be specific and not directed at re-examining facts already decided by the lower court; inadmissible if they merely challenge the interpretation of the appellate court's reasoning on established insolvency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34253/2019 proposto da: LIMONGI BIAGIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BRANCHICELLA, con procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro DE ROSA GIORGIO, in proprio e quale procuratore degli eredi di DE ROSA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. ACCINNI 63, presso lo studio dell'avvocato NORINA SCORZA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti; - controricorrente - contro 1,\ CURATELA del FALLIMENTO di LIMONGI BIAGIO, in persona del curatore p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 943/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 19.1.19 il Tribunale di Paola rigettò l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento di Biagio Limongi, osservando che: l'imprenditore era assoggettabile al fallimento, ex art. 10 I.f., poiché la sentenza impugnata era stata emessa tre mesi dopo la cancellazione dell'impresa del Limongi il quale aveva però indicato l'anno 1994 quale data di cessazione dell'impresa, in contrasto con il dato obiettivo risultante dalle visure camerali dalle quali si desumeva che nel 1996 l'opponente aveva proceduto ad una nuova iscrizione della propria impresa nella sezione speciale della piccola impresa, fatto che induceva a ritenere che l'attività d'impresa si fosse protratta dopo la data indicata dall'opponente; non era stata provata la qualità di piccolo imprenditore; sussisteva lo sto ignAtuft4 stato d'insolvenza per la rilevant dtbitoria a fronte di un attivo inidoneo a garantire il pagamento ai creditori.
Il Limongi propose appello contestando lo stato d'insolvenza; resisteva la curatela. Con sentenza del 3.5.2019 la Corte d'appello respinse l'impugnazione, osservando che: l'impugnazione era inammissibile, poiché non specifica nella parte riguardante la qualità di piccolo imprenditore dell'appellante e l'effettiva Ric. 2019 n. 34253 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- dismissione dell'impresa; era inammissibile la produzione documentale, oltre che irrilevante; il Tribunale aveva correttamente ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza desumibile dall'entità dei debiti del Limongi in ordine alla cambiale di lire 5 milioni, e ad altre due cambiali, sebbene le relative firme fossero state disconosciute, in quanto tra loro sovrapponibili; l'insolvenza sarebbe comunque integrata anche dall'inadempimento di un'unica obbligazione, seppure di modesta entità con relativo protesto cambiario, emergendo dall'istruttoria prefallimentare una situazione di impossidenza e di mancanza di risorse finanziarie da parte dell'appellante, nonché l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare.
Il Limongi ricorre in cassazione con tre motivi. Giorgio De Rosa resiste con controricorso, in proprio e quale procuratore degli eredi di Mario De Rosa quale creditore istante. Non si è costituita la curatela fallimentare. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ante riforma del 2012, avendo la Corte d'appello ritenuto inammissibile l'appello sul motivo relativo alla non fallibilità dell'appellante, sebbene i motivi d'impugnazione fossero specifici sulla questione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 216 c.p.c., in relazione all'art. 5, comma 2, I.f., per aver la Corte territoriale violato il principio dell'onere della prova dello stato d'insolvenza, avendo il ricorrente disconosciuto le firme apposte su alcune cambiali e data l'irrilevanza, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, del mancato pignoramento Ric. 2019 n. 34253 sez.
M1 - ud. 08-07-2021 I -3- per la mancata identificazione del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario. Il terzo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2967 c.c., in combinato disposto con gli artt. 492, comma 5, c.p.c., e 5, comma 2, I.f., in ordine alla ritenuta sussistenza dell'insolvenza sulla base di sole due cambiali dall'esiguo importo, a fronte delle due disconosciute e dell'inidoneo verbale di pignoramento negativo. Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltare l'interpretazione della Corte d'appello sulla mancanza di specificità dei motivi d'appello, eccettuato quello relativo alla prova dell'insolvenza.
Il motivo è altresì carente di autosufficienza, non riportando il contenuto dei motivi dell'appello relativi alla doglianza in questione. Il secondo motivo è inammissibile per la non decisività della questione dedotta, considerate le diverse rationes poste a sostegno dell'accertamento dello stato d'insolvenza del Limongi. Invero, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'insolvenza sarebbe comunque integrata anche dall'inadempimento di un'unica obbligazione, seppure di modesta entità con relativo protesto cambiario, emergendo dall'istruttoria prefallimentare una situazione di impossidenza e di mancanza di risorse finanziarie da parte del ricorrente, nonché l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto a ribaltare l'interpretazione della Corte territoriale circa la valutazione dello stato d'insolvenza e la rilevanza, a tal fine, del verbale di pignoramento negativo. Le spese seguono la soccombenza. Ric. 2019 n. 34253 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -4-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore di Giorgio De Rosa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera