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Ordinanza — n. 28945/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against TARI reduction for private interport areas where municipal waste collection does not reach inside.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28945/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Municipality of Nola's appeal against a regional tax commission's decision to reduce TARI by 40%. The municipality argued that waste collection services existed in the commune and along connecting roads, but the court found that collection did not extend inside the private interport perimeter. Consequently, the court ruled that the factual absence of municipal collection within the specific area legally justified the statutory reduction.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 656 e 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: When municipal waste collection services are factually absent within a specific area due to private ownership or service gaps, the taxpayer is entitled to a statutory tariff reduction, typically 40%, regardless of collection occurring in adjacent areas.

Parole chiave

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TARI waste tax interport private area waste collection absence tariff reduction 40 percent municipal service gap tassa di transito imposta sul tonnellaggio lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 641, 642, 656 e 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n 147.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. trib. - 22/09/2020, n. 19767
1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale» (Cass. civ. sez. trib. - 22/09/2020, n. 19767, cit.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 34078-2019 proposto da: COMUNE DI NOLA (NA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50- A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO RENZULLI; - ricorrente - contro ARCESE TRASPORTI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6 presso lo studio dell'avvocato L. NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIASI; - controricorrente - (Ln avverso il provvedimento n. 1:816/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. Il Comune di Noia propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3163/16/2019, depositata il 10 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente rigettato l'appello proposto dallo stesso ente territoriale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso con cui l' Arcese Trasporti S.p.a. aveva impugnato l'avviso notificatole dal medesimo Comune per il pagamento della maggior somma di C 16.686,00, a titolo di Tari dovuta per la detenzione di un' unità immobiliare interna all'area dell'interporto di Nola, per l'anno d'imposta 2015.

La contribuente si costituisce con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n 147. Ric. 2019 n. 34078 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Assume infatti il ricorrente che la CTR, nel rigettare parzialmente l'appello del Comune - contemporaneamente confermando la riduzione dell'imposta dovuta, pur nella diversa misura del 40%- avrebbe errato nel ritenere che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non venissero di fatto effettuati dall'ente territoriale nella zona dell'Interporto, poiché tali servizi erano comunque attivi nel Comune di Noia e venivano svolti nelle strade di collegamento alla zona dell'Interporto, anche se non all'interno del perimetro di tale area, che è di proprietà privata.

Il motivo è infondato. Questa Corte, proprio in materia di unità immobiliari interne all'area dell'Interporto di Noia, ha invero già rilevato che «In materia di riduzioni TARI rilevano la legge citata, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e 40. Ai sensi del citato comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." Ric. 2019 n. 34078 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -3- In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta".

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi» (Cass. civ. sez. trib. - 22/09/2020, n. 19767, in motivazione). Con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui al comma 657, si è rilevato che «la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.

Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito Ric. 2019 n. 34078 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.

Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale.

La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, nè quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte.

Ric. 2019 n. 34078 sez. MT - ud. 22-06-2021 -5- Il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici.

Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile» (Cass. civ. sez. trib. - 22/09/2020, n. 19767, in motivazione).

Nella specie risulta incontestato in punto di fatto, e quindi non necessita di ulteriore accertamento, che il Comune di Noia abbia istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento alla zona dell'Interporto, sino Ric. 2019 n. 34078 sez. MT - ud. 22-06-2021 -6- ai punti di accesso, ma non anche all'interno di essa, ove il servizio viene espletato da una società privata. Pacifico anche che l'interporto insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, pari a circa 3 milioni di mq. con all'interno oltre 24 km di strade e viadotti, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di "zona" di cui al citato comma 657, avente una significativa estensione nei termini innanzi specificati, sicché tale modalità di espletamento del servizio determina in fatto l'impossibilità per le aziende che operano all'interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato.

Nella fattispecie analoga a quella di cui è causa si dunque già rilevato che «Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale» (Cass. civ. sez. trib. - 22/09/2020, n. 19767, cit.).

La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in quanto, ricorrendo i predetti presupposti, ha ritenuto applicabile la suddetta riduzione del 40%. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite - distratte in favore del difensore Ric. 2019 n. 34078 sez. MT - ud. 22-06-2021 -7- della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario- che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese fOrfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess