Ordinanza — n. 28895/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 31925-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - (A contro GUICCIARDI SNC DI GUICCIARDI FILIPPO & C., GUICCIARDI DANIELA, GUICCIARDI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LA SPEZIA 95, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA DE PASQUALE, che li rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1564/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28895/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. I contribuenti si sono costituiti. Ric. 2019 n. 31925 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'ad 109 dPR 917/1986 in relazione all'ad 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo i quali i costi devono essere provati nella loro certezza, analiticità ed inerenza 2.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31925-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - (A contro GUICCIARDI SNC DI GUICCIARDI FILIPPO & C., GUICCIARDI DANIELA, GUICCIARDI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LA SPEZIA 95, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA DE PASQUALE, che li rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1564/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1 Con distinti ricorsi la soc. Guicciardi snc di Guicciardi Filippo &C., Guicciardi Filippo e Guicciardi Daniela impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna l'avviso di accertamento, notificato alla società e ai soci per trasparenza, con il quale l'Agenzia delle Entrate, disconosceva i costi, ritenuti non adeguatamente provati, per C 58.400,00 relativi alle provvigioni liquidate a Neri Graziella e Guicciardi Vittorio, con conseguente ripresa delle imposte Irpef Iva e Irap per l'anno 2008.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi , li accoglieva. 3.La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate- Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Emilia Romagna rigettava l'appello rilevando che i contribuenti avevano fornito la prova del sostenimento delle spese che risultavano congrue ed inerenti.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. I contribuenti si sono costituiti. Ric. 2019 n. 31925 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'ad 109 dPR 917/1986 in relazione all'ad 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo i quali i costi devono essere provati nella loro certezza, analiticità ed inerenza 2.
Il motivo è fondato. 2.1 n D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva al primo comma che <<i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni>>.
Il quinto comma a sua volta prevedeva che < <le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito>>. Da questo complesso disposto normativo la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente tratto l'insegnamento secondo cui i costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, Ric. 2019 n. 31925 sez.
MT - ud. 07-07-2021 -3- I debbono soddisfare «i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità>> ( cfr. Cass. 10167/12; 13806/14; 1565/14.) 2.2 n contribuente è tenuto, altresì, a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr.
Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015). 2.3 E' stato inoltre affermato che «il principio secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente: a tal riguardo, l'abrogazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6, ad opera del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purchè costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall'art. 75, comma 4), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova>> (Cass. nn. 12330/2001, 4218 e 18000/2006, 16115/2007,3305/2009 e, più recentemente, 14990/2018). 2.4 Nella fattispecie in esame il giudice tributario non ha correttamente applicato la regola del giudizio sull' onere della prova. 2.5 n giudizio sulla esistenza ed inerenza dei dedotti costi delle provvigioni corrisposte a Vittorio Guiccardi e Neri Graziella è, infatti, fondato su elementi generici ed ipotetici; si afferma Ric. 2019 n. 31925 sez.
MT - ud. 07-07-2021 -4- infatti che << i contribuenti hanno assolto all'onere probatorio a loro spettante nell'ambito dell'azienda in cui gli stessi hanno sempre svolto la loro opera, fin dalla costituzione della medesima. In particolare si è data dimostrazione, in ordine all'età anagrafica del sig. Vittorio Guicciardi della sua capacità a contribuire ai risultati aziendali. Egli infatti è una figura professionale di rilievo e unitamente al coniuge sig.ra Graziella Neri ed ai figli si sono occupati dell'Agenzia di assicurazioni con risultati più che soddisfacenti» Si ritiene, inoltre, plausibile che, a seguito della risoluzione anticipata dell'incarico di sub-agente a Giovanna Moretti, i sigg.ri Neri e Guicciardi abbiano intensificato la propria attività di procacciamento di contratti. 2.6 n giudizio sulla esistenza ed inerenza dei dedotti costi delle provvigioni corrisposte a Vittorio Guiccardi e Neri Graziella è, quindi, fondato su elementi generici ed ipotetici senza alcun riferimento a fonti di prova desunte da documentazione quali libro giornale, contratti di collaborazione o lavoro autonomo specifiche, polizze assicurative stipulate dai presunti collaboratori, mezzi di pagamento ed altro. 3 n ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM La Corte, accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in Ric. 2019 n. 31925 sez. MT - ud. 07-07-2021 -5- diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 l