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Ordinanza — n. 28874/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as generic and inadmissible due to factual discrepancies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28874/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and lacked specific factual censure. The appellant claimed violations of defense terms and procedural rules, but the court noted discrepancies between the dates cited in the appeal and the official records. Consequently, the court ruled that these arguments were insufficient to warrant a re-examination of the facts regarding the defense period.

Regesto Legislator

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Art. 15 l.f.; Art. 111 Cost.: The Court holds that bankruptcy appeals alleging violations of defense terms are inadmissible if they are generic, lack specific factual censure, or contradict the dates established in the contested judgment.

Parole chiave

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bankruptcy appeal defense term violation inadmissible appeal generic argument procedural nullity termine di una settimana tempestività dell'istanza di ricusazione termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 15 l.f.
ha reclamato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, deducendo: la violazione dell'art. 15 l.f.
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.
artt. 111 Cost
08-07-2021 -2- RITENUTO CHE Il primo motivo deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35730/2019 proposto da: DCM s.r.1., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIA MARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO IAFRATE, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE s.p.a.; CURAI ELA FALLIMENTO DMC s.r.1., in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; - intimati - avverso la sentenza n. 6876/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La D.C.M. s.r.l. ha reclamato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, deducendo: la violazione dell'art. 15 l.f. per inosservanza del relativo termine, abbreviati ad un solo giorno tra la notifica del ricorso e l'udienza prefallimentare; la mancata indicazione delle ragioni d'urgenza dell'abbreviazione del termine ex art. 15 e la mancata sottoscrizione del decreto da parte del Presidente del Tribunale; l'insussistenza dello stato d'insolvenza sulla base del solo ricorso dell'Agenzia delle Entrate, accertata senza svolgere attività istruttoria.

Con sentenza del 12.11.19, la Corte d'appello ha rigettato il reclamo, rilevando che: rettamente il decreto d'abbreviazione dei termini, ex art. 15 I.f., era stato legittimamente firmato dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale; erroneamente la società reclamante aveva lamentato la riduzione ad un solo giorno del suddetto termine a difesa, in quanto il termine assegnato ammontava a sei giorni, considerando altresì che l'udienza fissata era stata rinviata d'ufficio di modo che il debitore aveva disposto di un termine adeguato alle proprie difese; la doglianza sullo stato d'insolvenza era generica e dunque inidonea, anche a fronte della cancellazione della società, ad attivare i poteri istruttori ufficiosi del Tribunale fallimentare.

La società ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Ric. 2019 n. 35730 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- RITENUTO CHE Il primo motivo deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost. e 15 I.f., per aver il Tribunale concesso il termine abbreviato per la difesa, ridotto ad un solo giorno tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione, rilevando che il rinvio d'ufficio dell'udienza non era stato comunicato. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 15 I.f. per la mancata indicazione delle ragioni d'urgenza dell'abbreviazione del termine a difesa e per la mancata sottoscrizione del decreto da parte del Presidente del Tribunale.

Il primo motivo è inammissibile perché generico, privo di specifica censura sulla data della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di comparizione innanzi al Tribunale, ex art. 15 I.f., che dalla sentenza impugnata risulta diversa da quella indicata in ricorso (20 febbraio 2018, e non 25 febbraio). Il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché la censura di violazione del diritto di difesa, secondo la quale la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare sarebbe stata effettuata un giorno prima della data dell'udienza stessa, attraverso un'illegittima abbreviazione del termine a difesa, riguarda la data del 20 febbraio 2021, diversa da quella in cui risulta notificato il decreto di fissazione dell'udienza, cioè il 25 febbraio 2018, come esposto.

Va osservato che, comunque, entrambi i motivi sono diretti al riesame dei fatti inerenti all'adeguatezza del termine a difesa, di cui all'art. 15 I.f., a fronte di una chiara motivazione sull'idoneità di tale termine (dato anche il citato rinvio d'ufficio dell'udienza prefallimentare), non censurabile in questa sede. Nulla per le spese. Ric. 2019 n. 35730 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -3- III

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 20 Presi