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Ordinanza — n. 28839/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax appeal judgment for insufficient reasoning on property assessment and tax rate criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal judgment of the Regional Tax Commission, quashing it due to insufficient reasoning regarding property identification and tax rates. The taxpayer argued the lower court failed to analyze surface area and applicable tax criteria, offering only apparent motivation. The court ruled that the decision violated constitutional requirements for adequate reasoning, mandating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 111, para. 6 of the Constitution: A tax appeal judgment is void if it lacks substantive reasoning on key facts like property surface or tax rates, satisfying only the minimum constitutional threshold for motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient reasoning tax appeal judgment property assessment criteria constitutional minimum apparent motivation tax rate determination quashing of judgment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1.Con il primo e con il secondo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 111, para. 6 of the Constitution
La formula resa dalla CTR integra quindi una motivazione solo apparente in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Art. 7, no. 4 of D.Lgs. n. 546/1992
25-05-2021 -4- 2.Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, num.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass., sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33447-2019 proposto da: MARINA DI CASTELLO SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SOCIETÀ PUBLISERVIZI SRL, COMUNE DI CASERTA; - intimati - avverso la sentenza n. 3406/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.La Marina di Castello s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 3406/17/2019, depositata il 16 aprile 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello della Publiservizi s.r.I., concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso della predetta s.p.a. contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2011, in materia di Tarsu.

La CTR ha emesso la sentenza qui impugnata quale giudice del rinvio, investito dei ricorsi per riassunzione proposti sia dalla Publiservizi s.r.l. che dalla Marina di Castello s.p.a., e poi riuniti, all'esito dell'ordinanza n. 20502 del 2017 di questa Corte che, accogliendo il ricorso della concessionaria, in tema di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ha cassato la precedente sentenza di secondo grado, che aveva rigettato l'impugnazione di merito della s.r.l. Sono rimasti intimati sia Publiservizi s.r.l. che il Comune di Caserta.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo e con il secondo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. Ric. 2019 n. 33447 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- proc. civ., nella sostanza l'assenza, o la mera apparenza, di i motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'accertamento controverso per le carenze della sua motivazione.

Il motivo è ammissibile, avendo la ricorrente indicato, in parte anche riproducendo i relativi atti, sia la proposizione della questione nel giudizio di merito (ovvero nel ricorso introduttivo, in appello e nel ricorso per riassunzione); sia la motivazione dell'atto impositivo, rigetto dela l'omesso esame di un fatto storico decisivo, «risultante dagli atti di causa». A fronte di tale contestazione (della quale dà sinteticamente atto la stessa sentenza impugnata) e del relativo thema decidendum, che attingeva carenze della motivazione dell'accertamento in ordine all'individuazione degli immobili tassati, alla loro superficie, ed all'aliquota d'imposta o alla tariffa applicata, la CTR, con motivazione meramente assertiva e tautologica, si è limitata ad affermare che:

«a) il provvedimento oggetto del contendere risulta sufficientemente motivato essendo conforme alla normativa vigente;

b) l'eccezione non sussiste incertezza in riferimento agli immobili oggetto del provvedimento impugnato, atteso che dallo stesso si evince chiaramente il cespite cui fa riferimento». Tale motivazione da un lato è sostanzialmente apodittica, non esplicando neppure indirettamente i parametri e l'oggetto della verifica positiva di "conformità alla normativa vigente" e della "certezza" dell'identificazione dei beni immobili; dall'altro è comunque limitata alla verifica della sola identificazione dei cespiti, mentre difetta del tutto di analisi delle ulteriori Ric. 2019 n. 33447 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- questioni relative alla loro superficie ed ai criteri di quantificazione della relativa imposta. La formula resa dalla CTR integra quindi una motivazione solo apparente in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis). Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, oltre che per ogni altra questione rimasta assorbita. Ric. 2019 n. 33447 sez. MT - ud. 25-05-2021 -4- 2.Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la mancata disapplicazione, da parte del giudice a quo, del regolamento del Comune di Caserta, nella parte in cui prevede l'applicazione alle camere di albergo, destinate all'uso abitativo det, clienti ospitati, non delle tariffe previste per le civili abitazioni, ma di quella prevista per gli esercizi commerciali.

P. Q. M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alit, motivti accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio Il resident Lucio L otti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCEL