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Ordinanza — n. 28832/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, quashing lower court for failing to verify bank deposit justifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28832/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding an income tax assessment. The lower court had rejected the taxpayer's defense by accepting a generic list of bank deposits as taxable revenue without requiring specific justifications for each transaction. The court ruled that the appellate judge erred by not demanding the taxpayer provide concrete evidence linking specific bank movements to taxable income, thereby violating the principle of burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Art. 2697 cod. civ.: In tax assessments based on bank account movements, the taxpayer must provide specific and documented justifications for each deposit to prove its non-taxable nature, and the court must verify these claims analytically rather than accepting generic summaries.

Parole chiave

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income tax assessment bank deposit presumption burden of proof reversal taxable revenue attribution procedural verification duty amministrazione fiscale tempestività della tassazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212
Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contestazione nell'avviso di accertamento di taluni versamenti di denaro contante sul conto corrente del contribuente esigesse una specifica e precisa deduzione della loro illiceità.
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
2.1 Invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del D.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602
13032; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598
16602; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397
7598; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424
8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587
Cass., Sez. 6^-5, 5 maggio 2017, n. 11102
Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480
11102; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112
10480; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2021, nn. 541 e 542
13112; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2021, nn. 541 e 542; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17857
541 e 542; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17857; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18109
17857; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18109).
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Testo completo

uente P. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7338/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Cerrone Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nebbia, con studio in Campobasso, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Lidia Sgotto Ciabattini, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 luglio 2019 n. 434/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 luglio 2019 n. 434/01/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2010, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Cerrone Antonio avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia il 21 marzo 2017 n. 59/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l'avviso di accertamento era stato notificato al contribuente prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione e conteneva la generica contestazione di un elenco sintetico di versamenti sul conto corrente del contribuente.

Cerrone Antonio si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'instaurazione del contraddittorio preventivo (con la concessione di un termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di contestazione per l'esercizio del diritto di difesa) non fosse stata osservata ai fini dell'emanazione dell'avviso di accertamento, non avendo tenuto conto della deduzione di ragioni di particolare e motivata urgenza per l'anticipazione.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contestazione nell'avviso di accertamento di taluni versamenti di denaro contante sul conto corrente del contribuente esigesse una specifica e precisa deduzione della loro illiceità. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (Cass., Sez. 6^-5, 9 novembre 2015, n. 22786;

Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2016, n. 5149; Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2018 n. 8749; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15755; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11685). Tra le circostanze non necessariamente ascrivibili all'inerzia dell'amministrazione finanziaria, la giurisprudenza ha considerato rilevante in diritto anche l'emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13032; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424;

Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587) 1.2 Nella specie, il giudice di appello non si è conformato al principio enunciato, non avendo tenuto in alcun conto le circostanze dedotte dall'amministrazione finanziaria nell'atto impositivo con riguardo alla scoperta o alla conoscenza di nuovi fatti emersi nel corso di procedimenti penali nei confronti di terzi, alla rilevanza penale delle violazioni accertate nei confronti del contribuente e al pericolo di perdita del credito fiscale (vedasene la trascrizione riportata - in ossequio al canone dell'autosufficienza - alle pagine 6, 7 e 8 del ricorso per cassazione).

2. Anche il secondo motivo è infondato. 2.1 Invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (tra le altre:

Cass., Sez. 6^- 5, 5 maggio 2017, n. 11102; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2021, nn. 541 e 542; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17857; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18109). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto che l'atto impositivo si limitasse a contenere un elenco sintetico dei versamenti eseguiti sui conti correnti del contribuente, senza una specifica contestazione della riferibilità a ricavi imponibili di ciascun accredito, con una sostanziale ed inammissibile inversione dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.) in danno dell'amministrazione finanziaria.

Là dove, invece, occorreva che ciascuno dei movimenti bancari fosse assistito da una specifica ed autonoma giustificazione sul piano documentale da parte del contribuente circa l'estraneità a fatti imponibili 3. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz