Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28827/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming TFM deductions lack the 13.5-month employee cap limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28827/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling. The agency argued that deductions for administrator end-of-service benefits (TFM) were incorrectly allowed without the standard 13.5-month cap applicable to employees. The court held that while TFM deductions require a certain date for the right to the benefit, no specific law mandates amortization or imposes a fixed monetary ceiling on these corporate deductions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 105, commi 1 e 4, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The court rejects the claim that administrator end-of-service benefit deductions are subject to the 13.5-month employee cap, ruling that legislative silence on a maximum deduction limit permits broader discretion based on corporate prudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax deduction limits administrator end of service corporate amortization rules revenue agency appeal taxable income determination deduzioni fiscali deducibilità dei contributi di mantenimento sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 105, commi 1 e 4, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, del D.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
917, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 95, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
917; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come è disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo del D.P.R.
Art. 2120 cod. civ.
Tuttavia, in riferimento alla contestazione proposta in relazione alla falsa applicazione di legge, non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti dall'art. 2120 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2120 cod. civ
Tuttavia, in riferimento alla contestazione proposta in relazione alla falsa applicazione di legge, non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti dall'art. 2120 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2014, n. 18752
Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2014, n. 18752; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2015, n. 4042
18752; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2015, n. 4042; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16787
4042; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16787; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26431
16787; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26431; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31473
26431; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31473; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16826
31473; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16826; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2021, n. 1153
16826; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2021, n. 1153).
Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24848
Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24848).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9915/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "FONTANA PIETRO S.p.A.", con sede in Calolziocorte (LC), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gelmini, con studio in Bergamo, e dall'Avv. Nicola Laurenti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 3 dicembre 2018 n. 5280/18/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 3 dicembre 2018 n. 5280/18/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRES relativa all'anno 2012, in relazione alla deduzione dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "FONTANA PIETRO S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 5 ottobre 2017 n. 217/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell'inesistenza di un tetto massimo alla deducibilità dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM). La "FONTANA PIETRO S.p.A." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la deduzione dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) non fosse soggetta a limitazioni, e in particolare al limite del valore fisso convenzionale del numero di mensilità (13,5) spettanti ai lavoratori subordinati.RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto il rinvio che l'art. 70, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art. 16 (attuale art. 17) è un rinvio pieno, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla lettera c) dell'art. 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come è disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2014, n. 18752; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2015, n. 4042; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16787; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31473; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16826; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2021, n. 1153). Tuttavia, in riferimento alla contestazione proposta in relazione alla falsa applicazione di legge, non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti dall'art. 2120 cod. civ. (con la limitazione della somma massima accantonabile in misura corrispondente all'ammontare dei compensi ordinari annui diviso per 13,5) (in termini:

Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24848). 1.2 Nella specie, il giudice di appello si è correttamente uniformato a tale principio, avendo ritenuto che la disciplina legislativa non ponesse limiti massimi di deducibilità all'accantonamento del fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM), anche attraverso il richiamo della risoluzione emessa dall'Agenzia delle Entrate il 13 ottobre 2017 n. 124/E, secondo la quale l'ammontare dell'accantonamento «(...) è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci».

Con questa direttiva dell'amministrazione finanziaria, infatti, l'importo deducibile del trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) viene ad essere commisurato non alle regole poste per la determinazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati, né al compenso pattuito per l'amministratore, ma piuttosto ad una prudenziale valutazione delle dimensioni della società.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remot