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Ordinanza — n. 28820/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28820/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28820/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie, prescindendo da una specifica istanza della contribuente.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 28820/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie, prescindendo da una specifica istanza della contribuente.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare tassa di promozione del turismo imposta immobiliare catasto dei siti inquinati tassa sulle case da gioco ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 112 cod. proc. civ
546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2697 cod. civ
Difatti, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova (art. 2697 cod. civ.) (tra le tante: Cass., Sez.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6290/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE - S.p.A.", con sede in Reggio Emilia, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Marco Iacobone e dall'Avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE E NEI CONFRONTI DI la "SPEZIA RISORSE S.p.A.", con sede in La Spezia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1060/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1060/06/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di attribuzione di rendita catastale ad immobili demaniali, ha rigettato sia l'appello proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate che l'appello proposto in via incidentale dalla "I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE - S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia il 2 febbraio 2015 n. 86/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure nel senso di escludere l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per incertezza oggettiva sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie. La "I.T.N. - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE - S.p.A." si è costituita con controricorso. Viceversa, la "SPEZIA RISORSE S.p.A." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, chiedendo la rimessione della causa alla pubblica udienza. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie, prescindendo da una specifica istanza della contribuente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. 1.1 In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). 1.2 In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

2. Ciò detto, il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 2.1 A tenore dell'art. 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546: «La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce». 2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente ha l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l'esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell'ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all'esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice.

Difatti, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova (art. 2697 cod. civ.) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4031; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n.440; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2017, n. 29368; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2018, n. 18718; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, nn. 34086, 34087 e 34088; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2021, n. 7624;

Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8183; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8731; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9063), sicché si deve escludere che il giudice tributario di merito decida d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, e, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22890; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4031; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n. 440; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2017, nn. 11841, 11842 e 11843; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13133;

Cass., Sez. 5", 3 ottobre 2019, nn. 24706 e 24707; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17195; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15172; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, nn. 12447 e 12448). 2.3 Nella specie, il giudice di appello ha palesemente contravvenuto al principio enunciato, ritenendo che l'esenzione potesse applicarsi ex officio iudicis in totale assenza di una specifica domanda della contribuente (in sede di impugnazione dell'atto irrogativo della sanzione).

3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'aduna