Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28760/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinct under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 28760/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Dennis Colley, withdrew the request against the Ministry of the Interior, while the opposing party offered no defense. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered the case closed without addressing costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, which the court may declare by decree without further examination of merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal by decree no costs awarded condono delle spese procedurali abbandono del procedimento procedura semplificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TO RG 6157/2021 Roma, 1 (5 Orl, 1021 sul ricorso proposto da: CA-Cut, DENNIS COLLEY, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Fachile, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO7 avverso: - ffig — decreto del Tribunale di Napoli pubblicato del 22.01.2021 all'esito del procedimento N.R.G. 27293/2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. tiV7ECC1TAT