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Ordinanza — n. 28758/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding non-existent liabilities treated as active surpluses under Art. 88 DPR 917/1986.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28758/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that reclassified non-existent liabilities as active surpluses. The taxpayer argued that fictitious debts do not constitute active surpluses under Article 88 of the Income Tax Code, while the tax authority relied on analytical cross-referencing of creditor accounts to prove the debts were illusory. The court held that the lower court correctly applied the legal definition of active surpluses and that the appeal's attempt to re-evaluate factual findings violated the principle of limited review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 88 comma 1 DPR 917/1986; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Non-existent liabilities do not constitute active surpluses unless they represent a cessation of debt assumed as active for tax purposes, and cassation courts cannot re-evaluate factual findings.

Parole chiave

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active surpluses non-existent liabilities income tax code fictitious debts cassation review limits tax audit method cross-referencing accounts reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'artt.
Art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986
e quella dei suoi creditori incrociando le rispettive scritture contabili: in particolare dal controllo è emerso che 530.853,92 euro di passività sono di fatto inesistenti, ovvero rappresentano dal punto di vista fiscale una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del d.P.R.
Art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25261 del 2020
28-04-2021 -3- bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (Cass. n. 25261 del 2020; Cass.
Cass. n. 16742 del 2020
25261 del 2020; Cass. n. 16742 del 2020; Cass.
Cass. n. 28727 del 2017
16742 del 2020; Cass. n. 28727 del 2017).
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4266-2020 proposto da: CORRERÀ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORRERÀ MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE MAGAZZU'; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente </2/1p avverso la sentenza n. 4355/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRPEF con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato gli imponibili sociali dichiarati per il 2011 in conseguenza del rilievo di sopravvenienze attive ed imputato pro quota al socio il maggior reddito accertato in capo alla società; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente confermandolo però quanto alla presenza di passività inesistenti che come tali possono considerarsi quali sopravvenienze attive, affermando che dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si evince, quanto al recupero a tassazione delle passività ritenute inesistenti, che l'Agenzia delle entrate ha proceduto con metodo analitico- documentale sulla base dei rilievi effettuati nel processo verbale di contestazione all'esito di una verifica fiscale nel corso della quale è stata esaminata la contabilità della Correra s.r.l. e quella dei suoi creditori incrociando le rispettive scritture contabili: in particolare dal controllo è emerso che 530.853,92 euro di passività sono di fatto inesistenti, ovvero rappresentano dal punto di vista fiscale una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Ric. 2020 n. 04266 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'artt. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto l'insussistenza della passività deve essere intesa come sopravvenuta quando la posizione debitoria debba ritenersi cessata e assuma quindi, agli effetti fiscali, una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione: non rientra però in tale concetto la passività fittizia, cioè inesistente, che non può equipararsi alle altre passività effettivamente esistenti nei precedenti esercizi e poi venute meno per fatti sopravvenuti; inoltre le passività fittizie hanno avuto interamente origine e sono state iscritte nell'esercizio 2011, cioè quello dell'oggetto dell'accertamento, e non traggono quindi origine da precedenti esercizi.

Il motivo è infondato. Secondo questa Corte infatti non è condivisibile l'assunto secondo cui le sopravvenienze attive prevista dall'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, si verificano solo per il sopraggiungere di fatti nuovi e successivi rispetto a quelli configurati dal contribuente negli esercizi precedenti: l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel definire le sopravvenienze attive, fa riferimento all'oggettiva divaricazione fra l'importo dei ricavi o dei costi previsti in un esercizio per gli esercizi successivi risulti obiettivamente diverso e in tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dall'art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in Ric. 2020 n. 04266 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -3- bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (Cass. n. 25261 del 2020; Cass. n. 16742 del 2020; Cass. n. 28727 del 2017). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si evince, quanto al recupero a tassazione delle passività ritenute inesistenti, che l'Agenzia delle entrate ha proceduto con metodo analitico-documentale sulla base dei rilievi effettuati nel processo verbale di contestazione all'esito di una verifica fiscale nel corso della quale è stata esaminata la contabilità della Correra s.r.l. e quella dei suoi creditori incrociando le rispettive scritture contabili: in particolare dal controllo è emerso che 530.853,92 euro di passività sono di fatto inesistenti, ovvero rappresentano dal punto di vista fiscale una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 - ha considerato sopravvenienze attive suscettibili di ripresa a tassazione, in armonia con l'ampio concetto delle stesse, le poste attive risultanti dal bilancio così come emerse dal confronto con i bilanci delle imprese con le quali la parte contribuente ha avuto rapporti commerciali, in un'ottica di oggettiva divaricazione fra l'importo dei ricavi o dei costi previsti in un esercizio rispetto agli esercizi successivi.

• Per il resto, le doglianze della ricorrente, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, adombrando la non oggettività della situazione accertata dall'Ufficio e avallata dalla Commissione Tributaria Regionale, contestandola e contrapponendo una diversa evidenza dei bilanci, investono il merito della lite e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in Ric. 2020 n. 04266 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -4- discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Il motivo di impugnazione è dunque infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese segono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 11.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 2