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Ordinanza — n. 28746/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling statute of limitations runs from final payment when debt amount is later determined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28746/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding an overpayment of IRAP tax. The hospital argued the four-year limitation period started from the advance payment date because the deduction for disabled employees was calculated later. The court held that the limitation period only runs from the final payment when the exact tax debt amount is definitively determined, as the right to a refund did not exist at the time of the advance.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 602/73; The statute of limitations for refund requests in direct payments runs from the final payment date only if the right derives from an excess of advances compared to the total debt determined at that moment or a subsequent definitive determination of the obligation's amount.

Parole chiave

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statute of limitations tax refund request IRAP tax disabled employees deduction advance payments final payment date tax debt determination rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 11 d.lvo 446/1997
Art. 13 comma 1 quater dPR 30 maggio 2002, nr. 115
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass 771/2019
Cass 771/2019 , 2533/2018 14868/2016 ).
Cass 2533/2018
Cass 14868/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33849-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI "CIVICO DI CRISTINA BENEFRATELLI", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI, 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3586/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Nr.33849/2019 RITENUTO CHE 1.L'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico E. Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli - Arnas, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso dell'Irap versata per l'anno 2004 in eccedenza rispetto a quanto dovuto in quanto la contribuente aveva omesso di calcolare nel versamento degli acconti la deduzione prevista per i dipendenti disabili impiegati nel periodo di imposta.

2. La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Sicilia rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che il termine di decadenza, previsto dall'ad 38 dPR 602/600, non era decorso. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2019 n. 33849 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del dPR 602/73 nr 602; si sostiene che l'Azienda Ospedaliera sarebbe incorsa nell'errore di non tener conto delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 11 d.lvo 446/1997 per l'impiego di personale disabile sin dal momento della liquidazione degli acconti di imposta cosicchè è da quel momento che decorreva il termine dei 48 mesi dal versamento e non, come erroneamente accertato dalla CTR, dal momento del pagamento del saldo.

2. Il ricorso è infondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte <<II termine di decadenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38, per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè, in tale ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall'inizio ( cfr.

Cass 771/2019 , 2533/2018 14868/2016 ). 2.2 Con particolare riferimento ai rimborsi Irap richiesti per spese per personale dipendente disabile erogate da ente pubblico impiegato nel periodo d'imposta si è precisato che << il caso in esame può anche farsi rientrare nell'ipotesi in cui Ric. 2019 n. 33849 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- all'epoca del versamento dell'acconto in contestazione, non era determinato il debito, in quanto il conteggio del numero dei dipendenti disabili che determinava la quantificazione dell'imposta IRAP da rimborsare è avvenuto in epoca successiva al versamento dell'acconto, e solo dopo tale quantificazione poteva essere determinata la somma da chiedere in rimborso.

Ciò è tanto più vero in considerazione del metodo "retributivo" con cui viene determinato il valore della produzione e, conseguentemente, la base imponibile dell'azienda in esame, e da cui consegue, come correttamente osservato dal giudice dell'appello, l'esigenza del versamento di acconti mensili, mentre l'intera imposta può essere determinata solo al termine dell'anno fiscale all'epoca del versamento del saldo. Pertanto la fattispecie in esame può ben farsi rientrare nel caso contemplato dalla giurisprudenza in materia di questa Corte e citata nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an o del quantum dell'obbligazione fiscale». 2.3 La CTR ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi in quanto, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha affermato, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, che « l'erroneo versamento è derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell'obbligazione fiscale senza tenere conto delle detrazioni per il personale disabile ed il pagamento è stato effettuato a seguito di tale determinazione in sede di saldo il 19 luglio 2005( v. attestazione prodotta in atti)>>.

Ric. 2019 n. 33849 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- 3 II ricorso va, quindi, rigettato. 4 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6-1- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, • Rigetta il ricorso, • Condanna la ricorrente al pagamento delle scese del chu, presente 9iudizio che liquida in C 7.800,0 o re C 200,00 Nuou - per spesèlrimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camer