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Ordinanza — n. 28745/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming high third-party fees prove autonomous organization for IRAP tax purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28745/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that granted IRAP refunds to an engineer. The agency argued that high payments to third parties demonstrated an autonomous organizational structure exceeding the minimum threshold required for the tax exemption. The court held that such payments for specific, non-core executive tasks do not automatically establish independent organization, especially when the professional operates in a minimal space with basic equipment. Consequently, the lower court's finding that the activity remained within the limits of a non-autonomous structure was upheld.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 446/1997, art. 2; In the context of the regional tax on productive activities, the prerequisite of autonomous organization does not arise when the taxpayer uses equipment not exceeding the minimum necessary and employs external labor not exceeding one executive employee, as high payments for non-core tasks do not automatically trigger the tax obligation.

Parole chiave

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IRAP tax exemption autonomous organization third party fees minimum organizational structure Revenue Agency appeal executive labor limits Cassation dismissal rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 446/1997, art. 2, comma 1
446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
D.Lgs. 446/1997, art. 2, comma 3, lett. c)
446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
DPR 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 quater
5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 9451/2016
Cass. S.U. 20610/2016
Cass. 7674/2018
Cass. 27423/2018
Cass. 16378/2017
Cass. 1820/2017
Cass. 1864/2017
Cass. Sez. 6-I Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33781-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SCAT,ZULLO ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 3034/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA RITENUTO CHE 1.Scalzullo Antonio, esercente l'attività di ingegnere, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dei versamenti IRAP a titolo di acconto e di saldo relativi agli anni 2006-2008 per un importo complessivo di C 16.940,00. 2.La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello rilevando che l'attività del professionista non poteva considerarsi autonomamente organizzata in quanto esercitata in un locale di 20 mq con beni strumentali nei limiti dello stretto necessario e che le collaborazioni esterne si riferivano ai singoli incarichi professionali, comunque espletati dall'ing. Scalzullo. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituto. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Rtc. 2019 n. 33781 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1°, 3, comma 10 lett.

c) del d.lvo 446/1997»n relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 per non avere la CTR tenuto conto degli elevati compensi corrisposti negli anni oggetto della presente controversia dal professionista a terzi e risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, indici del superamento della struttura organizzativa minimale. 2 II motivo è infondato. 2.1 La questione dedotta con la doglianza vede sostanzialmente sulla rilevanza, quale indice del superamento della struttura organizzativa minimale dei compensi erogati dal contribuente per prestazioni professionali rese da soggetti , autonomi e non integrabili in un'organizzazione. 2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Rammentandosi, in tesi generale, che i compensi (anche elevati) che un professionista paga ad altri consulenti non rappresentano l'elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell'IRAP (Cass S.U. 9451/2016 e 20610/2016). 2.3 In particolare si è precisato che solo l'impiego stabile e non occasionale del lavoro altrui e per prestazioni inerenti la propria professionalità integra il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.(cfr. Cass 7674/18, 27423/2018 16378/2017 1820/2017 e 1864/2017). Ric. 2019 n. 33781 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- 2.4 Orbene la Corte di merito, attraverso l'attività, insindacabile in questa sede se non nei limiti di cui all'art 360 1° comma nr 5 cpc, di esame e valutazione delle fatture e della documentazione prodotta, ha accertato che i compensi corrisposti ai terzi dal professionista riguardavano prestazioni e collaborazioni esterne non attinenti alla professionalità del contribuente in quanto di natura strettamente esecutiva (rilievi/ /misurazioni) rese in relazione a singoli e specifici incarichi. 2.5 In particolare si legge nella motivazione «dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo de quo emerge solo un'attività del tutto occasionale prestata dai terzi in un ambito meramente esecutivo e collaborativo con il contribuente con riferimento a singole prestazioni professionali comunque intellettualmente espletate da Scalzullo Antonio che conduce l'attività in un locale di mq 20 all'interno dell'abitazione, con beni strumentali nei limiti dello stretto necessario, circostanze questa non contestate dall'Ente accertatore». 3.11 ricorso va, quindi, rigettato. 4.Nulla sulle spese non essendosi costituito il contribuente. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 ( Cass.

Sez. 6-I- Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte; rigetta il ricorso. Ric. 2019 n. 33781 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno \iiii Presidente r. Luci