Cassation court allows tax agency appeal, ruling unauthorized document access invalid only for specific evidence types.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of the tax agency's appeal regarding an unauthorized document acquisition. The agency argued that documents obtained outside authorized limits should be inadmissible, while the tax association contended otherwise. The court ruled that such inadmissibility applies only to evidence directly derived from the unauthorized access, not to incidental information or third-party data collected during the same operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 DPR n. 633/1972; Art. 33 DPR n. 600/1973: The invalidity of evidence obtained through unauthorized access by tax authorities does not extend to incidental information or third-party data collected during the operation, nor does it preclude the appellate court from reviewing the legal subsumption of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12232-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET SPORT MANAGEMENT GROUP (C.F. 91030560592), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato MARCO GIONTELLA, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6047/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Sport Management contro un avviso di accertamento, relativo all'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 52 DPR n. 633/1972; che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l'autorizzazione della Procura della Repubblica, in merito all'acquisizione documentale presso fornitori e clienti della stessa contribuente; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo è fondato; che, in tema di accessi, ispezioni e verifiche, l'inutilizzabilità derivante dall'acquisizione di documenti al di fuori degli specifici limiti di accesso autorizzati dal Procuratore della Repubblica (ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di IVA, nonché, per le imposte dirette, in forza del richiamo di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), non si estende alle prove e/o alle fonti di prova che trovano nell'accesso una mera Ric. 2018 n. 12232 sez.
MT - ud. 16-06-2021 -2- occasione, come le informazioni di terzi e le dichiarazioni del contribuente raccolte nell'ambito di un accesso non autorizzato, ovvero le operazioni di verifica e riscontro dei movimenti bancari effettuate secondo i criteri di cui all'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto collegate all'accesso in rapporto di mera occasionalità (Sez. 5, n. 5382 del 18/03/2016); che, nel ricorso, l'Ufficio ha ampiamente documentato come già dall'atto di accertamento fosse stato rappresentato che "nell'ambito della suddetta verifica, tramite richiesta ai clienti dell'associazione sportiva, sono state acquisite, relativamente al periodo d'imposta 2007, per il quale risultano omesse le prescritte dichiarazioni ai fini fiscali, le fatture emesse per i compensi ricevuti per le pubblicità effettuate", circostanza quest'ultima corroborata dalla denuncia di smarrimento presentata presso la Questura di Roma (come da trascrizione del ricorso introduttivo) e dal p.v.c. (anch'esso trascritto in parte qua); che, d'altronde, è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché riguarderebbe una questione di fatto; che, se è pur vero che il giudizio di legittimità non può estendersi a sindacare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non è invece affatto precluso al giudice di legittimità stabilire se il giudice di merito abbia correttamente sussunto sotto l'appropriata previsione normativa i fatti da lui accertati, ferma restando l'insindacabilità di questi ultimi e l'impossibilità di ricostruirli in modo diverso: questo tipo di errore, prasseologicamente definito "vizio di sussunzione", non è un errore di accertamento, ma un errore di giudizio (Sez. 5, n. 23851 del 25/09/2019;
Sez. 6-3, n. 1106 del 18/01/2018); Ric. 2018 n. 12232 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA D