Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding boat ownership, allowing cassation for insufficient reasoning on legal reserve.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially accepted Pierpaolo Pierini's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding an IRPEF assessment for 2006. Pierini argued the lower court failed to address his claims of insufficient motivation and violation of the principle of legal reserve, while the Tax Agency contested the alleged lack of property ownership. The Court ruled that the lower court's failure to explicitly examine these specific legal arguments constituted a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure, necessitating the case's remittal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A judgment is null if the court omits to examine arguments raised by the parties regarding the principle of legal reserve or the sufficiency of motivation, thereby rendering the reasoning apparent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 12144-2018 proposto da: PIERINI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SANTUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TEO TIRELLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1428/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Pierpaolo Pierini propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria telematica, ex art. 378 c.p.c.; che, col primo, il Pierini invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell'art. 23 Cost., rendendo così una motivazione apparente; che, col secondo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare il problema relativo all'invocata insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento sintetico, rendendo anche in tal caso una motivazione apparente; che, mediante il terzo, il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza riguardante l'effettiva insussistenza di qualsivoglia incremento patrimoniale, relativa all'anno 2008;
Ric. 2018 n. 12144 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- che, attraverso, l'ultimo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt.1142 e 2728 c.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto realizzato il possesso o la disponibilità del natante oggetto dell'avviso di accertamento, fra il 2005 ed il 2008, senza tener conto degli elementi di prova contraria da lui forniti; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo ed il secondo motivo — che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro identità logica — sono fondati; che, in effetti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che, in sede di appello, il contribuente aveva contestato l'insufficienza della motivazione e riproposto il contrasto con la riserva di legge da parte delle disposizioni in tema di accertamento sintetico, non ha poi sviluppato, neppure incidentalmente, i suddetti argomenti, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017;
Sez. 6-1, n. 18797 del 16/07/2018); che la terza censura è infondata perché, avendo la CTR valutato solo l'operazione di cessione dell'imbarcazione, ai fini dell'imponibile, le ulteriori operazioni sono state considerate implicitamente irrilevanti; che il quarto motivo è inammissibile; che, infatti, per un verso, il ricorrente non indica in cosa sia consistita la violazione rispetto alla fattispecie astratta, da lui invocata e, per altro verso, finisce per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR, il che non è possibile in questa sede; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa Ric. 2018 n. 12144 sez.
MT - ud. 16-06-2021 -3- composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCel ;EPJ- /... -C-iII-0