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Ordinanza — n. 28736/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects simple average error, upholds weighted average calculation in IRPEF assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28736/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the second ground regarding the admissibility of a late joinder of proceedings by a partner, ruling that the procedural defect did not invalidate the case when other parties complied. However, the court accepted the first ground, finding the Regional Tax Commission erred in applying a simple average instead of the legally required weighted average for the tax assessment. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Regional Commission for a new decision based on the correct calculation method.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) DPR n. 600/1973; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 394 comma 3 c.p.c.: The court established that a tax authority's error in calculating a weighted average as a simple average constitutes a violation of law requiring the quashing of the decision and remand for a correct application of the statutory formula.

Parole chiave

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weighted average calculation simple average error IRPEF tax assessment joinder of proceedings litisconsortium rules DPR 600/1973 tax appeal procedure procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) DPR n. 600/1973
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 20 D. Lgs. n. 546/1992
Art. 21 D. Lgs. n. 546/1992
Art. 63 D. Lgs. n. 546/1992
Art. 394 comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12137-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAFFE' CENTRALE DI COLONNA ANNA & C. SNC; - intimata - avverso la sentenza n. 199/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 15/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest'ultima, a seguito della riassunzione dei giudizi riuniti aveva accolto l'impugnazione della s.n.c. Caffè Centrale di Colonna Anna & C. s.n.c. nonché dei soci Francesco Stigliano ed Anna Colonna avverso l'avviso di accertamento IRPEF, IVA e ILOR, per l'anno 1998; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1° lett.

d) DPR n. 600/1973, 54 DPR n. 633/1972 e 62 sexies D.L. n. 331/1993, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse utilizzato il sistema della "media semplice", laddove quest'ultimo aveva invece applicato una percentuale media ponderata; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 63 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione, presentato dal socio Stigliano per i redditi propri, dopo il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza e senza neppure la notifica all'Ufficio; che gli intimati non si sono costituiti; che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che la necessità del litisconsorzio fra la società ed i soci di una società di persone esclude l'applicazione - laddove la società ed i soci abbiano proposto distinti ricorsi in riassunzione ed il Ric. 2018 n. 12137 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- giudice abbia in quella sede disposto la riunione - dei termini di legge in materia di riassunzione, sicché il mancato rispetto degli stessi da parte di uno dei litisconsorti non determina l'estinzione del procedimento, ove taluno degli altri abbia ottemperato ai termini imposti. Infatti, l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione (Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019); che il primo motivo è invece fondato; che, infatti, il rimprovero che la CTR muove all'Agenzia ("L'ufficio avrebbe dovuto, acquisiti i dati contabili, preso atto di quanto dichiarato in sede di verifica, procedere comunque all'effettuazione di media ponderata') non ha ragion d'essere, poiché sia per la società che per i singoli soci l'atto di accertamento ha valutato "la percentuale di ricarico medio- ponderata complessiva", come risulta dal richiamo testuale contenuto nel ricorso per cassazione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

Ric. 2018 n. 12137 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3-

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente DEPOSITATO !N CANCELLERIA Dr. Antonio Greco 18 O T T 021 ILEARCEL, iERE: • -Vincenzo Pio ;3TO si