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Ordinanza — n. 28735/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation dismisses appeal on procedural grounds for failure to examine specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28735/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation partially accepted Pierpaolo Pierini's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding his 2007 IRPEF assessment. Pierini argued the lower court failed to address his claims regarding the principle of legislative reservation and insufficient motivation of the tax notice, while the tax agency contested these procedural defects. The court ruled that the Regional Commission's omission to examine these specific arguments constituted a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure, necessitating the cassation of the judgment and remittal to a newly composed commission.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A judgment is null if the court fails to examine arguments raised by the parties, even incidentally, thereby rendering the reasoning apparent and violating the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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Italian tax procedure insufficient motivation principle of legislative reservation apparent reasoning remittal to regional commission Article 112 civil procedure IRPEF assessment imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
378 c.p.c.; che, col primo, il Pierini invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell'art.
Art. 23 Cost.
4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell'art. 23 Cost., rendendo così una motivazione apparente; che, col secondo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.
Art. 1142 c.c.
Art. 2728 c.c.
art. 378 c.p
art. 112 c.p
378 c.p.c.; che, col primo, il Pierini invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
art. 23 Cost
4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell'art. 23 Cost., rendendo così una motivazione apparente; che, col secondo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017
(Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017;
Sez. 6-1, n. 18797 del 16/07/2018
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Testo completo

uente e (i ORDINANZA sul ricorso 12131-2018 proposto da: PIERINI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SANTUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TEO TIRELLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1429/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Pierpaolo Pierini propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria telematica, ex art. 378 c.p.c.; che, col primo, il Pierini invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell'art. 23 Cost., rendendo così una motivazione apparente; che, col secondo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare il problema relativo all'invocata insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento sintetico, rendendo anche in tal caso una motivazione apparente; che, mediante il terzo, il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza riguardante l'effettiva insussistenza di qualsivoglia incremento patrimoniale, relativa all'anno 2008;

Ric. 2018 n. 12131 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- che, attraverso, l'ultimo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt.1142 e 2728 c.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto realizzato il possesso o la disponibilità del natante oggetto dell'avviso di accertamento, fra il 2005 ed il 2008, senza tener conto degli elementi di prova contraria da lui forniti; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro identità logica - sono fondati; che, in effetti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che, in sede di appello, il contribuente aveva contestato l'insufficienza della motivazione e riproposto il contrasto con la riserva di legge da parte delle disposizioni in tema di accertamento sintetico, non ha poi sviluppato, neppure incidentalmente, i suddetti argomenti, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017;

Sez. 6-1, n. 18797 del 16/07/2018); che la terza censura è infondata perché, avendo la CTR valutato solo l'operazione di cessione dell'imbarcazione, ai fini dell'imponibile, le ulteriori operazioni sono state considerate implicitamente irrilevanti; che il quarto motivo è inammissibile; che, infatti, per un verso, il ricorrente non indica in cosa sia consistita la violazione rispetto alla fattispecie astratta, da lui invocata e, per altro verso, finisce per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR, il che non è possibile in questa sede; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa Ric. 2018 n. 12131 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente Dr. A