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Ordinanza — n. 28734/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit proof of service within the hearing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28734/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to deposit the proof of service by the hearing date. Although the agency argued procedural violations regarding evidence and logical inference in the lower tribunal's decision, the court prioritized the procedural defect. The ruling established that missing the deadline for submitting proof of service renders the appeal inadmissible regardless of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: Failure to deposit proof of service within the hearing deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility proof of service hearing deadline tax appeal procedural defect società immobiliare ripresa dell'imposta sul valore aggiunto stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c.: la CTR avrebbe ignorato il motivo di appello formulato, ex art. 112 c.p.c., con riguardo all'annullamento dell'avviso di accertamento anche relativamente a "costi indeducibili e relativa IVA indebitamente detratta, mai oggetto di contestazione in capo alla società;
Art. 360 n. 3 c.p.c.
633/1972 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
633/1972 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 n.
DPR n. 600/1973
39 comma 2° DPR n. 600/1973 e 55 DPR n.
DPR n. 633/1972
600/1973 e 55 DPR n. 633/1972 e 2727 c.c., in relazione all'art.
2727 c.c.
633/1972 e 2727 c.c., in relazione all'art.
2729 c.c.
2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., ai sensi dell'art.
116 c.p.c.
e 116 c.p.c., ai sensi dell'art.
art. 112 c.p
4 c.p.c.: la CTR avrebbe ignorato il motivo di appello formulato, ex art. 112 c.p.c., con riguardo all'annullamento dell'avviso di accertamento anche relativamente a "costi indeducibili e relativa IVA indebitamente detratta, mai oggetto di contestazione in capo alla società;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019
entro l'udienza di discussione, determinando così l'inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019; Sez.
Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015
8641 del 28/03/2019; Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12110-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IMMOBILIARE VILLA DI CAMBIANO SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2192/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione dell'Immobiliare Villa di Cambiano s.r.l. avverso avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, relativo agli anni 2007-2011; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 2° DPR n. 600/1973 e 55 DPR n. 633/1972 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente a vincere la presunzione circa i maggiori ricavi accertati un elemento a sua volta presuntivo (lo svolgimento di lavori di ristrutturazione), degradando ad elemento indiziario i finanziamenti non documentati del socio Ballerini, che avrebbero riguardato solo quest'ultimo; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe desunto la conoscenza di un fatto ignoto, ossia l'effettiva capacità contributiva della società, da un fatto noto, lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, in difetto di un preciso nesso di inferenza logica tra i due estremi; che, col terzo rilievo, la rìcorrente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe ignorato il motivo di appello formulato, ex art. 112 c.p.c., con riguardo all'annullamento dell'avviso di accertamento anche relativamente a "costi indeducibili e relativa IVA indebitamente detratta, mai oggetto di contestazione in capo alla società;

Ric. 2018 n. 12110 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- che l'intimata non si è costituita; che va prioritariamente valutata la regolarità della notifica del ricorso; che all'uopo la Corte rileva come la ricorrente abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento notificato - a mezzo posta - all'Immobiliare Villa di Cambiano s.r.l. entro l'udienza di discussione, determinando così l'inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019; Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente DEPOSITATO gN CANCELLERIA Dr. Antonio Greco 18 O T T 2021 cr, NC ELHr E ' vinC0120 PIO Ma simii ERTO mba,resj IL CANCEI IEP ESPER