Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28733/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal by finding specific grounds in the appeal act despite lack of explicit itemized listing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28733/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the second and third grounds of the tax agency's appeal but accepted the first, ordering the cassation of the Regional Tax Commission's decision. The agency argued the appeal lacked specific grounds under Article 53 of D.Lgs. 546/1992, while the taxpayer contended the appeal was inadmissible due to missing notification verification. The court ruled that specific grounds can be inferred from the entire appeal act if the criticism is interpretable without ambiguity, thereby validating the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992; In tax litigation, the lack of specific appeal grounds does not render an appeal inadmissible if the act contains a motivation interpretable without ambiguity, allowing specific elements to be derived from the whole document.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility specific grounds requirement inference from whole act D.Lgs 546/1992 tax litigation procedure implied specific grounds Corte di Cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
546/1992, in relazione all'ad 360 n.4 c.p.c., giacché l'atto di gravame, diversamente dall'opinione della CTR, avrebbe contenuto una critica puntuale della sentenza di primo grado; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 112.
Art. 342 c.p.c.
Art. 52 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992
16-06-2021 -2- che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs.
artt. 342 c.p
4 c.p.c.; che, infatti, la decisione impugnata avrebbe omesso di verificare la valida notifica delle cartelle di pagamento; che, mediante il terzo, l'Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15519 del 21/07/2020
Sez. 6-5, n. 20379 del 24/08/2017
Sez. 6-5, n. 20379 del 24/08/2017); che la lettura dell'atto di appello mostra come l'Ufficio, sia pure in maniera alquanto sesquipedale e senza adeguata soluzione di continuità fra i vari argomenti trattati, abbia inteso censurare l'asserita violazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 12076-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE FELICE FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANITA PETRONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9584/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/11/2017; x udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Fernando De Felice avverso l'avviso di intimazione per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, per gli anni 1993-2003; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'ad 360 n.4 c.p.c., giacché l'atto di gravame, diversamente dall'opinione della CTR, avrebbe contenuto una critica puntuale della sentenza di primo grado; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 112. c.p.c., in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la decisione impugnata avrebbe omesso di verificare la valida notifica delle cartelle di pagamento; che, mediante il terzo, l'Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 52 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che la lettura dell'atto di gravame avrebbe dimostrato l'assoluta ammissibilità dell'appello; che l'intimato si è costituito con controricorso; che il primo motivo è fondato;

Ric. 2018 n. 12076 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato senza appropriate capitolazioni, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Sez. 5, n. 15519 del 21/07/2020;

Sez. 6-5, n. 20379 del 24/08/2017); che la lettura dell'atto di appello mostra come l'Ufficio, sia pure in maniera alquanto sesquipedale e senza adeguata soluzione di continuità fra i vari argomenti trattati, abbia inteso censurare l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., sulla scorta della documentazione prodotta per dimostrare l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento e del termine ordinario di prescrizione da applicare nel caso di specie, nonché il regime delle spese; che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa Ric. 2018 n. 12076 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPC TATO '4' . 18 ori-Lu IL CANCFLI.LRE SP T-1TO Vincenzo P