Italian tax court allows appeal on weighted average calculation but dismisses procedural deadline argument for partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Regional Tax Commission's decision regarding the weighted average calculation method for tax assessments. While the Commission argued that partners missed procedural deadlines for joining the appeal, the Court held that the necessary joinder of parties prevents strict deadline application. Consequently, the Court quashed the lower court's ruling and remanded the case for a new decision on the correct calculation method.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 10 lett. d) DPR n. 600/1973; Art. 20, 21 e 63 D. Lgs. n. 546/1992; The joinder of partners in a partnership appeal excludes the strict application of individual procedural deadlines, allowing the court to proceed if one party acts within the limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12074-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAFFE' CENTRALE DI COLONNA ANNA & C. SNC, STIGLIANO FRANCESCO, COLONNA ANNA; - intimati - avverso la sentenza n. 198/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 15/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest'ultima, a seguito della riassunzione dei giudizi riuniti, aveva accolto l'impugnazione della s.n.c. Caffè Centrale di Colonna Anna & C. s.n.c. nonché dei soci Francesco Stigliano ed Anna Colonna avverso l'avviso di accertamento IRPEF, IVA e ILOR, per l'anno 1997; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 10 lett.
d) DPR n. 600/1973, 54 DPR n. 633/1972 e 62 sexies D.L. n. 331/1993, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse utilizzato il sistema della "media semplice", laddove quest'ultimo aveva invece applicato una percentuale media ponderata; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 63 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe dovuto reputare inammissibile il ricorso in riassunzione, presentato dal socio Stigliano per i redditi propri, dopo il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza e senza neppure la notifica all'Ufficio; che gli intimati non si sono costituiti;
Ric. 2018 n. 12074 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che la necessità del litisconsorzio fra la società ed i soci di una società di persone esclude l'applicazione - laddove la società ed i soci abbiano proposto distinti ricorsi in riassunzione ed il giudice abbia in quella sede disposto la riunione - dei termini di legge in materia di riassunzione, sicché il mancato rispetto degli stessi da parte di uno dei litisconsorti non determina l'estinzione del procedimento, ove taluno degli altri abbia ottemperato ai termini imposti.
Infatti, l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione (Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019); che il primo motivo è invece fondato;
N N NNN Ric. 2018 n. 12074 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- che, infatti, il rimprovero che la CTR muove all'Agenzia ("L'ufficio avrebbe dovuto, acquisiti i dati contabili, preso atto di quanto dichiarato in sede di verifica, procedere comunque all'effettuazione di media ponderata") non ha ragion d'essere, poiché sia per la società che per i singoli soci l'atto di accertamento ha valutato "la percentuale di ricarico medio- ponderata complessiva", come risulta dal richiamo testuale contenuto nel ricorso per cassazione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dr. Antonio Greco / OTT 2021 LLLRj '