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Ordinanza — n. 28725/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against private postal notification, ruling notification valid under EU directive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28725/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, overturning the lower court's dismissal based on private postal notification. The agency argued the notification was invalid due to lack of a postal operator's title, while the tax authorities contended the service was ineffective. The court ruled that the notification was valid under EU Directive 2008/6/EC and found the appeal timely based on documentary evidence of receipt.

Regesto Legislator

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Dlgs 1999 nr 261; Dlgs nr 58/2011; L nr 890/1982; art. 149 c.p.c.: In judicial notification matters, a notification by a private postal operator without a specific title is valid unless the State demonstrates an objective obstacle, and the validity of such notification does not affect the timeliness of subsequent appeals if receipt is legally proven.

Parole chiave

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private postal notification tax appeal timeliness EU Directive 2008/6/CE administrative litigation burden of proof Corte di Cassazione notifica giudiziaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Dlgs 1999 nr 261
1,2,3,4, e5 del Dlgs 1999 nr 261;come modificato dal Dlgs nr 58/2011 e dell'art.16, c.3 del d.lgs.n.546/1992, nonché la violazione dell'art.1,commi 57 e 58,L.
Dlgs nr 58/2011
1,2,3,4, e5 del Dlgs 1999 nr 261;come modificato dal Dlgs nr 58/2011 e dell'art.16, c.3 del d.lgs.n.546/1992, nonché la violazione dell'art.1,commi 57 e 58,L.
L nr 890/1982
124/17,L nr 890/1982,nonché art 149 c.p.c.
art. 149 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
art. 51 del d.lgs. 546 del 1992
art 149 c.p
124/17,L nr 890/1982,nonché art 149 c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 299 del 2020
Cass. SU n. 6983 del 2005
Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass.
Cass. n. 11666 del 2015
6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass.
Cass. n. 23907 del 2009
11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass.
Cass. n. 4206 del 2020
23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr.
Cass. n. 7774/2020
Cass. SU n. 19769 del 2019
ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass.
Cass. n. 1654 del 2020
Cass. SU n. 22438 del 2018
Cass. n. 27722 del 2019
22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25786-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COLIZZI LIVIO, COLIZZI VITTORIO, COLIZZI RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO BERLIRI; - controricorrenti - contro GIOVANNE I I I ROSANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 710/9/2019 della COMMISSIONE TRIBTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 25786 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Rg 25786/2019 Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro Livio Colizzi,Renata Colizzi,Vittorio Colizzi e Rosanna Giovannetti, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell'immobile sito in Roma.

Secondo la CTR l'impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale. La parte intimata si è costituita con controricorso. L'Agenzia ricorrente deduce la violazione degli artt. 1,2,3,4, e5 del Dlgs 1999 nr 261;come modificato dal Dlgs nr 58/2011 e dell'art.16, c.3 del d.lgs.n.546/1992, nonché la violazione dell'art.1,commi 57 e 58,L. 124/17,L nr 890/1982,nonché art 149 c.p.c. in relazione all'art 360,primo comma nr 3 e 4 c.p.c. . La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Il motivo è fondato. Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:"in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass.

SU n. 299 del 2020). Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non questo risulta meritevole di cassazione. Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato:

Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass.n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio-cfr.Cass.n.7774/2020-.

Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d'ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass.

SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Ciò premesso , a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza in atti della sentenza della CTP depositata il 13.9. 2016; una sorta di elenco delle raccomandate inviate in un certo giorno dalla Nexive, senza alcuna firma da parte del ricevente; nell'atto di costituzione dei contribuenti del 8.5.2017 si dà atto che l'appello dell'Agenzia è stato notificato in data 10.3.2017 E' dunque in atti una attestazione relativa alla data di notifica dell'appello, e conseguentemente deve ritenersi raggiunta la prova della sua tempestività giacchè è stato notifica nel termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza risalente al 13.9.2016.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso in appello era dunque tempestivo La sentenza va cassata per l'esame dei motivi rimasti assorbiti dalla pronuncia di rito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna e rinvia alla