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Ordinanza — n. 28715/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against summary income assessment due to failure to verify continuity of assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28715/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision on a summary income assessment. The appellant argued the appellate court erred by accepting past high income as proof of current wealth without verifying its continuity in the tax year 2007. The court ruled that mere historical earnings are insufficient; the taxpayer must demonstrate the actual existence and duration of assets capable of supporting the disputed expenses.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; In summary income assessments, the burden of proof requires evidence of the actual existence and duration of assets, not merely past high earnings or plausibility of savings.

Parole chiave

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summary income assessment continuity of assets tax burden of proof savings verification appellate review standard ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassazione dell'imposta sul reddito ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1510
Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2018, n. 7389
1510; Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2018, n. 7389; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2019, n. 30355
7389; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2019, n. 30355; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6"-5, 7 settembre 2020, nn. 18632 e 18633
30355; Cass., Sez. 6"-5, 7 settembre 2020, nn. 18632 e 18633; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2018, n. 29067
18632 e 18633; Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2018, n. 29067; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 1 dicembre 2020, n. 27402
29067; Cass., Sez. 5", 1 dicembre 2020, n. 27402; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2020, n. 28087
27402; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2020, n. 28087; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11126
28087; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11126; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2021, n. 15211
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Testo completo

uente e le ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7261/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Allegrezza Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Guidarelli, con studio in Fermignano (PU), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avvandreaguidarelli@cnfpec.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche 1'8 luglio 2019 n. 570/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche 1'8 luglio 2019 n. 570/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2007, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Allegrezza Massimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro il 6 ottobre 2015 n. 819/04/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse provato il possesso di redditi ragguardevoli nei precedenti dieci anni, oltre alla disponibilità di denaro derivato dall'eredità paterna o ricavato dalla vendita di beni immobili e partecipazioni sociali, per cui i presupposti dell'accertamento sintetico erano venuti meno.

Allegrezza Massimo si è costituito con controricorso, chiedendo la riunione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti e aventi ad oggetto altre annualità della stessa imposta. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2697, 2728 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse giustificato il maggior reddito determinato dall'amministrazione finanziaria sulla base di redditi percepiti nel decennio antecedente all'anno 2007, senza verificare che questi ultimi fossero ancora presenti nell'anno 2007.

RITENUTO CHE:

1. Posto che non si rende opportuna la riunione con gli altri procedimenti pendenti in sede di legittimità (stante la sola connessione soggettiva con i medesimi), il motivo è fondato. 1.1. Secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, in tema di accertamento c.d. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2018, n. 7389; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2019, n. 30355; Cass., Sez. 6"-5, 7 settembre 2020, nn. 18632 e 18633; Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2018, n. 29067; Cass., Sez. 5", 1 dicembre 2020, n. 27402; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2020, n. 28087; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11126; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2021, n. 15211).1.2 Nella specie, in difformità da tale principio, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente avesse fornito tale prova, desumendo, dalla sola percezione di redditi ragguardevoli nei dieci anni precedenti al 2007 («oltre a consistenti somme ereditate dal padre e realizzate con la vendita di immobili e di partecipazioni societarie, con le quali risultava in grado di garantire anche la capacità di spesa per l'anno accertato»), la mera "plausibilità" dell'accantonamento di "discreti" risparmi in grado di giustificare la capacità di spesa per l'anno d'imposta, senza verificare se la disponibilità di tali redditi perdurasse (almeno per una parte) nell'anno interessato dall'accertamento sintetico.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE 1)110.11.1D30 eipet.ibieyv 01H3dS3 M:13M3ONVO Dott. An