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Ordinanza — n. 28713/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal dismissal due to lack of proof for delegation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28713/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission's dismissal of a taxpayer's appeal. The regional commission had declared the appeal inadmissible because the tax office failed to prove a specific delegation for signing the document. The court ruled that such proof is unnecessary for peripheral offices unless the taxpayer specifically alleges and proves the signer's lack of authority. Consequently, the lower decision was quashed and the case remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Artt. 10, 11 comma 2 e 53 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: Peripheral offices of the tax agency are legally authorized to participate in proceedings and may be represented by the director or another competent person without a special power of attorney, unless the taxpayer specifically alleges and proves the signer's non-belonging to the office or usurpation of power.

Parole chiave

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tax appeal admissibility delegation of signature peripheral office authority taxation procedure law quashing of judgment burden of proof administrative representation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 10, 11 comma 2 e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691
Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470
6691; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570
15470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138
27570; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901
2138; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979
2901; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042
29979; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526
21042; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988
23526; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549
6988; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549).
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Testo completo

nte a -)) ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 982/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "D.O.M.A. - Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Riccioni e dal Prof. Avv. Carlo Cicala, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel L, presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di rettifica per classamento catastale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti della "D.O.M.A. - Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 23 marzo 2017 n. 7447/27/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. La "D.O.M.A. - Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 2, e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell'atto di appello. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549). 1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sull'erroneo presupposto dell'omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché la contribuente si fosse limitata ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l'eventuale posizione abusiva del sottoscrittore.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA