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Ordinanza — n. 28711/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting a prohibited review of factual findings by the lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28711/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible because it sought a prohibited review of the lower tribunal's factual findings. The taxpayer argued the first-instance judge erred in applying joint liability rules, but the court held that the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts or evidence. Consequently, the appeal was rejected for attempting a surreptitious revision of the merit judgment, which falls outside the scope of the Court of Cassation's supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: The Court of Cassation cannot review the factual findings of the lower court or substitute its own evaluation of evidence, as such acts constitute a prohibited judgment on the merits.

Parole chiave

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judgment of merit factual findings prohibited review joint liability tax evasion cassation appeal inadmissible appeal complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Nè, ai fini del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
5, vengono individuati fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, specificati in ricorso nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, limitandosi il ricorrente a sollecitare un nuovo esame di elementi istruttori inerenti a fatti comunque presi in considerazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello ste
art. 360 c.p
Nè, ai fini del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 366 c.p
5, vengono individuati fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, specificati in ricorso nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
art. 369 c.p
6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 13/01/2005, n. 520
Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 1, 13/01/2005, n. 520).
Cass. Sez. L., 05/03/2002, n. 3161
Cass. Sez. L., 06/03/2006, n. 4766
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36169-2019 proposto da: REHO FELICE GIACINTO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO LEO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 2065/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ric. 2019 n. 36169 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- RG 36169/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di Felice Giacinto Reho,in qualità di ex socio accomandante della CO.IM di Reho Felice Giacinto, & C s.a.s. per l'anno di imposta dal 2006 con il quale recuperava a tassazione ai fini Irpef il maggior reddito di partecipazione della predetta società,cessata in data 18.2.2009 , riscontrato all'esito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti della CO.IM di Reho Felice Giacinto, & C s.a.s. La Commissione tributaria provinciale di Lecce avanti il quale Reho Felice Giacinto radicava l'impugnativa accoglieva il ricorso del contribuente.

Avverso la decisione di primo grado l'Ufficio proponeva appello che con sentenza della CTR della Puglia ,sez distaccata di Lecce, lo accoglieva . Il giudice del gravame rilevava ,con la sentenza nr2065/2019 che il contribuente ,prescindendo dalla pacifica preclusione a svolgere attività al di fuori di quelle attinenti alla sua qualifica di dipendente della Pubblica Amministrazione, aveva conseguito in modo illecito quanto accertato a suo carico dall'Ufficio e goduto di indebiti vantaggi fiscali sicchè doveva essere assoggettato alla disciplina dell'ad 2312 c.c.- cancellazione della società- rispondendo in solido con il socio accomandatario Mario Reho delle maggiori imposti dovute dalla società nonché per trasparenza all'imposta Irpef in applicazione dell'ad 5-Redditi prodotti in forma associata- del D.P.R. nr 917/1986 .

Osservava che non poteva considerarsi pertinente il richiamo operato dal primo Giudice al regime della limitata responsabilità patrimoniale del socio accomandante in quanto l'appellato si era reso colpevole in solido con il socio accomandatario del comportamento evasivo e di conseguenza doveva essere soggetto alla pretesa tributaria rivendicata nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria non potendosi lo stesso considerare esente dal relativo onere fiscale. Evidenziava che Felice Giacinto Reho avrebbe potuto agire in sede civile per accertare eventuali esclusive responsabilità del socio accomandatario e per il recupero di quanto pagato all'Erario in conseguenza del presente giudizio.

Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. Con il primo motivo si denuncia il non corretto apprezzamento sull'esito delle prove in violazione degli art 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuta non provata l'estraneità del socio accomandante alle attività sociali e ritenuto distribuiti i maggiori utili accertati in relazione all'art 360,primo comma nr 5 c.p.c. Si lamenta che ,contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, l'Agenzia delle entrate ,nell'avanzare la pretesa fiscale nei confronti del socio accomandante non solo non avrebbe provato il compimento di atti di amministrazione sociale ma non lo avrebbe neppure contestato.

Si osserva al riguardo che nel processo verbale di constatazione del 28.1.2011 non è stata fatta menzione dell'eventuale compartecipazione del socio accomandante alle attività sociali della CO.IM s.a.s. Si sostiene di aver anche in sede di controdeduzioni comprovato la propria estraneità attraverso la produzione di varia documentazione non correttamente apprezzata dalla CTR. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli art 1 e 5 del DPR 917/1986 per avere il la CTR ritenuto erroneamente e senza fornire alcuna motivazione non provata l'estraneità del ricorrente alla gestione sociale.

Si lamenta che il non corretto apprezzamento del materiale probatorio espresso dal Giudice di appello avrebbe condotto ad una erronea applicazione del c.d. principio della trasparenza fiscale regolata dall'art 5 del TUIR 1986 nr 917 giungendo ad imputare il maggior reddito di partecipazione malgrado fossero state offerte prove sulla estraneità del contribuente alla gestione e conduzione sociale . Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Tali doglianze si appalesano inammissibili in quanto il contribuente denuncia errori di giustificazione della decisione sul fatto, con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d'appello e dati processuali; doglianze che pongono complessivamente un duplice e assorbente problema: quello della selezione dei dati offerti o comunque disponibili e quello dei limiti del controllo del giudice di legittimità sulla estensione della motivazione della decisione impugnata (v.

Cass. Sez. 5, 21/01/2015, n. 961). Sul primo tema è ormai consolidato in giurisprudenza il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 36011. Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. E', infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 1, 13/01/2005, n. 520). Sul secondo tema, riguardante i confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparato motivazionale, è prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che il vizio di motivazione sia censurabile unicamente nella misura in cui risulti dal testo della decisione gravata dal ricorso.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, infatti, non equivale alla revisione del ragionamento ìr decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass.

Sez. L., 05/03/2002, n. 3161). Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un non consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. L., 06/03/2006, n. 4766). Il secondo motivo è parimenti inammissibile risolvendosi in una valutazione degli elementi di fatto diversa da quella operata dalla CTR .

La doglianza tende a dare ingresso ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, non consentita nella presente sede di legittimità.. Nè, ai fini del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vengono individuati fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, specificati in ricorso nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, limitandosi il ricorrente a sollecitare un nuovo esame di elementi istruttori inerenti a fatti comunque presi in considerazione.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese ; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello ste