Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax refund claim after earthquake suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision granting a tax refund to a taxpayer. The taxpayer argued for a reduction of tax burden due to the 2002 earthquake suspension, while the agency claimed the right had expired. The court dismissed the appeal because the lower court correctly addressed the statute of limitations issue and the agency's procedural complaint regarding omitted grounds was legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: The cassation court rejects appeals based on apparent motivation or violation of law when the lower court adequately addressed the statute of limitations and the procedural defect cited does not constitute a constitutional anomaly or a true violation of law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1363-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NASILLO CHIARA CANDIDA; - intimata - avverso la sentenza n. 380/2/2019 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. FATTO Ritenuto che: la CTR del Molise,con sentenza nr 380/2019,rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Campobasso con cui era stato accolto il ricorso di Candida Chiara Nasillo avente ad oggetto il diniego di rimborso di C 3.190,00 pari al 60% delle imposte trattenute e versate dal sostituto di imposte sugli emolumenti alla stessa erogati negli anni 2003 e 2004, periodo in cui vigeva la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002.
Il giudice di appello riteneva che la contribuente non fosse incorsa in alcuna decadenza avendo presentato l'istanza entro i termini fissati dalla legge cioè i 4 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Osservava nel merito che alla luce del disposto dell'art 3 comma secondo del D.L. 2008 nr 162 convertito con modificazioni dalla legge 201 del 2008 ai soggetti che hanno usufruito della sospensione viene concessa una definitiva riduzione del carico fiscale ed il pagamento rateale senza aggravio di interessi. Riteneva anche sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza nr 20641/2007 in una identica materia che fosse legittimo e alla ratio legis finalizzata a concedere un beneficio volto alla ripresa economica delle zone colpite dal sisma 2002, il diritto del contribuente al rimborso della quota versata in eccedenza.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica la parte intimata. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione sub specie di motivazione apparente in relazione all'art 360 ,primo comma nr 4 c.p.c. Si lamenta che il giudice di appello non avrebbe colto la reale portata dei motivi di gravame con cui non si era inteso negare l'applicabilità dell'art 6,comma quarto bis del D.L. nr 185/2008 bensì contestare l'intervenuta decadenza dal diritto di beneficiare della riduzione dell'imposta prevista dalla legge.
Con un secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'ad 21 della legge nr 546/1992 in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR riconosciuto il diritto al rimborso come se l'esercizio di tale diritto non fosse soggetto ad alcun termine in violazione al disposto del richiamato art 21. Il primo motivo è infondato. A seguito della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al "minimo costituzionale", nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", ne! "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze che la pongono al di sotto del minimo costituzionale in quanto vengono sufficientemente spiegate le ragioni per le quali la contribuente non sarebbe incorsa nella prospettata decadenza eccepita dall'Ufficio ( pag 3 della sentenza).
Il secondo motivo è inammissibile. L'Amministrazione finanziaria denuncia una violazione di legge partendo dall'erroneo presupposto che la questione relativa alla decadenza fosse stata esaminata dal Giudice di appello ed implicitamente rigettato. Dall'esame della decisione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si evince invero che l'aspetto relativo alla decadenza, di cui il Giudice di appello dà conto nella parte narrativa ,non è stato poi in alcun modo preso in considerazione dalla CTR sicchè il vizio avrebbe dovuto essere denunciato sotto il profilo dell'ad. 112 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. che si configura ogni qualvolta vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez.
I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308). La censura proposta sotto l'aspetto della violazione di legge è pertanto errata. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge infatti consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Roma 26.5.2