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Ordinanza — n. 28704/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal by ruling procedural deadline missed by tax authority, not taxpayer, mandating remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28704/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision dismissing the taxpayer's appeal due to a procedural deadline. The taxpayer argued the 90-day filing limit applied to the tax authority, not the taxpayer, citing specific legislative amendments. The court agreed that the statute only suspends time limits for the authority, not the taxpayer, and ordered the case remanded for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 17 bis, comma 2 and 3, D.Lgs. 1992 n. 546; The procedural deadline for filing a tax appeal applies to the tax authority, not the taxpayer, who may file early without decaying the right, merely requiring a remand if the authority's time limit has expired.

Parole chiave

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tax appeal procedural deadline D.Lgs 1992 n. 546 tax authority time suspension taxpayer filing rights Regional Tax Commission remand for re-examination procedural preclusion impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 17 bis, comma 2 and 3, D.Lgs. 1992 n. 546
Art. 7 I. 212/2000
Art. 60 DPR 600/1973
Art. 137 ss c.p.c.
Art. 2948 nr 4 c.c.
Art. 360, primo comma nr 3 c.p.c.
Art. 360, primo comma nr 5 c.p.c.
Art. 26 DPR 602/1973
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 38162-2019 proposto da: ZOTTI GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato DARIO MANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TRANI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4751/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore MAURA CAPRIOLI.

FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Campania con sentenza nr 4751/2019 rigettava l'appello proposto da Giuseppe Maria Zotti nei riguardi delle Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato dichiarato improcedibile il ricorso in quanto presentato prima della scadenza dei 90 giorni. Il giudice di appello riteneva corretto il ragionamento seguito dal primo giudice ritenendo che il nuovo testo dell'ad 17 bis come modificato ad opera del Dlgs nr 156/2015 si estendeva a tutte le controversie tributarie anche nel caso in cui in giudizio fosse un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate -riscossione. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 17 bis comma secondo e terzo del Dlgs 1992 nr 546 . Sì rileva che la CTR avrebbe disapplicato il terzo comma dell'art 17 bis dichiarando l'improcedibilità del ricorso senza considerare che ai sensi dell'art 17 bis comma terzo in caso di deposito prima della scadenza dei 90 giorni non è prevista alcuna decadenza o preclusione ma solo la necessità di rinviarlo senza poi considerare che alla data dell'udienza di trattazione di primo grado erano già trascorsi i 90 giorni previsti dall'art 17 bis Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 7 I. 212/2000 ,dell'art 60 del DPR 600/1973,dell'art 137 e ss c.p.c. ,dell'art 2948 nr 4 c.c. in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 ,omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le partì attinente alle censure di nullità della cartella ab origine per omessa motivazione, mancata o inesistente notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella nonché violazione dell'art 7 I. 212/2000 ,dell'art 60 del DPR 600/1973,dell'art 137 ss c.p.c. dell'art 26 del DPR 602/1973 nonché dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere l'imposta in relazione all'art 360,primo comma nr 5 c.p.c.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. L'art 17 bis al secondo comma prevede che" Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ". Il comma successivo stabilisce che "Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo".

Ne consegue che nel caso di presentazione del ricorso prima dei 90 giorni la CTP non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso ma avrebbe dovuto rinviare la trattazione qualora alla prima udienza di trattazione sì fosse tenuta senza il rispetto dei predetti termini . Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per l'esame dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania , in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 26.5.2021 Il Presidente ( dott Roberto G